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Trasmissione varianti all’ANAC dopo la conversione del d.l. 90/2014


Il Presidente dell’Anac, con un comunicato del 2 settembre 2014, ha fornito indicazioni in merito alla modalità di trasmissione e comunicazione delle varianti in corso d’opera, alla luce delle modifiche introdotte all’articolo 37 del d.l. 90/2014 in sede di conversione in legge n. 114/2014.

Sulla questione, si ricorda, l’Anac era già intervenuta con un comunicato del 16 luglio 2014, che deve intendersi non più vigente.

La legge 114/2014, di conversione del d.l. 90/2014, infatti, ha integralmente riformulato la disposizione di cui all’articolo 37, differenziando presupposti e contenuti dell’obbligo di trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d’opera.

Nello specifico, l’obbligo di trasmissione è limitato alle varianti in corso d’opera:

–          che ricadono in una delle fattispecie di cui all’articolo 132, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice dei contratti;

–          riferite ad appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;

–          di importo eccedente il 10% l’importo originario del contratto

Dovranno, pertanto, essere trasmesse esclusivamente le varianti che si sono rese necessarie:

  • per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale [(lettera b)];
  • per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale (lettera c);
  • se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore [lettera d) che richiama l’articolo 1664 del Codice Civile].

Casi particolari:

In particolare, nel comunicato è stato chiarito che sussiste l’obbligo di trasmissione nel caso di concorso di più varianti imputabili a fattispecie diverse (di cui almeno una riconducibile a quelle individuate dal primo comma dell’art. 37 del d.l. 90/2014).

Ne consegue che al limite del 10% concorrono non solo le varianti (o la parte di variabile) riconducibili alle lettere b), c) e d), ma anche le varianti minori di cui al comma 3, secondo periodo, dell’articolo 132, ovvero le varianti relative ai beni culturali di cui all’articolo 205 del d.lgs. 163/2006.

Altresì, nei contratti misti con prevalenza di servizi o di forniture, dovranno essere trasmesse le varianti riguardanti l’effettuazione di lavori, qualora questi ultimi siano superiori alla soglia comunitaria.

Rientrano nell’ambito di applicazione dell’obbligo di trasmissione, ove ricorrano le condizioni di legge (importo a base d’asta superiore alla soglia comunitaria; importo della variante superiore al 10% dell’importo contrattuale) anche:

  • le varianti relative ad appalti nei settori speciali o relative ad interventi emergenziali sottoposti a deroga;
  • le varianti plurime relative ad un medesimo appalto, qualora il loro importo complessivo superi il 10% dell’importo contrattuale; in tal caso, il termine di 30 giorni decorre dall’approvazione della variante che determina il superamento della soglia del 10%.

Documentazione da inviare

In particolare, spetterà al Responsabile del Procedimento trasmettere all’ANAC, entro 30 giorni dall’approvazione, la perizia di variante (integrale) unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione (riferito al progetto esecutivo) e alla relazione del responsabile del procedimento (avente i contenuti minimi previsti dall’articolo 161, commi 7 e 8, del d.p.r. 207/2010).

La perizia di variante dovrà inderogabilmente comprendere i seguenti atti:

–          quadro comparativo, da intendersi come computo metrico estimativo di raffronto;

–          atto di sottomissione o atto aggiuntivo;

–          verbali di concordamento nuovi prezzi, se presenti;

–          relazione del Direttore dei lavori ex art. 161, comma 3, del d.p.r. 207/2010;

nonché tutti gli altri documenti tecnici utili a comprendere il contenuto e l’entità delle modifiche apportate al progetto.

In aggiunta a quanto previsto dalla norma, l’Anac ha richiesto, altresì, la trasmissione del provvedimento di approvazione della variante.

L’intera documentazione deve essere inviata al protocollo dell’ANAC-Vigilanza Contratti Pubblici su supporto informatico (CD).

Obblighi di comunicazione all’Osservatorio

Come specificato nel comunicato, tutte le varianti, comprese quelle soggette all’obbligo di trasmissione all’Anac, devono continuare ad essere comunicate all’Osservatorio dei contratti pubblici.

Il regime per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria

Negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, tutte le tipologie di varianti di cui all’articolo 132 del codice dei contratti, di importo superiore ad € 40.000, devono essere comunicate all’Osservatorio dei contratti pubblici secondo le specifiche indicate nei Comunicati della soppressa Avcp del 4 aprile 2008, del 14 dicembre 2010 e del 22 ottobre 2013, entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante (prima 60 giorni).

Sanzioni

L’organo competente per la trasmissione delle varianti all’ANAC è il Responsabile del procedimento, che ne risponde ai sensi dell’articolo 6, comma 11, del Codice.

In particolare, il mancato o parziale adempimento dell’obbligo di invio della documentazione richiesta è passibile di sanzione di importo sino ad € 25.822.

La trasmissione di documenti o informazioni non veritiere (con particolare riguardo a quanto riportato nella relazione del Responsabile del procedimento) è passibile di sanzione pecuniaria di importo sino a € 51.545.


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