Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta individuazione delle condizioni per il riconoscimento del compenso incentivante di cui all’articolo 92, comma 6, del d.lgs. 163/2006.
I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 91/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 settembre, hanno ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il riconoscimento del compenso incentivante è subordinato al contenuto specifico dell’atto di pianificazione “che deve risultare strettamente connesso alla realizzazione di un’opera pubblica”, attraverso un’attività ulteriore e specifica di progettualità interna.
Pertanto, l’attività di pianificazione, ai fini dell’incentivabilità delle prestazioni tecniche del personale dipendente, deve prevedere una localizzazione di interventi pubblici o di opere di pubblico interesse, in relazione alle quali l’ente agirà in veste di stazione appaltante, nei termini previsti dal Codice dei contratti (Sezione Autonomie, deliberazione 7/2014).
Si evidenzia che la disciplina degli incentivi alla progettazione per il personale tecnico interno agli enti locali è stata fortemente modificata dalla legge di conversione del d.l. 90/2014.
Dopo l’abrogazione dei commi 5 e 6 dell’articolo 92 del Codice dei contratti relativi all’incentivo per la progettazione delle opere, la legge 114/2014 ha aggiunto all’articolo 93 del d.lgs. 163/2006 i commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, dettando una nuova disciplina.
Un approfondimento delle novità introdotte dalla legge 114/2014 di conversione del d.l. 90/2014 verrà pubblicato nel numero speciale di UNIVERSOPA di settembre.