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Sicilia, deliberazione n. 91 – Presupposti compenso progettazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta individuazione delle condizioni per il riconoscimento del compenso incentivante di cui all’articolo 92, comma 6, del d.lgs. 163/2006.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 91/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 settembre, hanno ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il riconoscimento del compenso incentivante è subordinato al contenuto specifico dell’atto di pianificazione “che deve risultare strettamente connesso alla realizzazione di un’opera pubblica”, attraverso un’attività ulteriore e specifica di progettualità interna.

Pertanto, l’attività di pianificazione, ai fini dell’incentivabilità delle prestazioni tecniche del personale dipendente, deve prevedere una localizzazione di interventi pubblici o di opere di pubblico interesse, in relazione alle quali l’ente agirà in veste di stazione appaltante, nei termini previsti dal Codice dei contratti (Sezione Autonomie, deliberazione 7/2014).

Si evidenzia che la disciplina degli incentivi alla progettazione per il personale tecnico interno agli enti locali è stata fortemente modificata dalla legge di conversione del d.l. 90/2014.

Dopo l’abrogazione dei commi 5 e 6 dell’articolo 92 del Codice dei contratti relativi all’incentivo per la progettazione delle opere, la legge 114/2014 ha aggiunto all’articolo 93 del d.lgs. 163/2006 i commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, dettando una nuova disciplina.

Un approfondimento delle novità introdotte dalla legge 114/2014 di conversione del d.l. 90/2014 verrà pubblicato nel numero speciale di UNIVERSOPA di settembre.


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