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Cottimo fiduciario: il criterio della “rotazione” non esclude la ditta uscente


Il criterio della “rotazione”, imposto dall’articolo 125 del codice degli appalti, non giustifica il mancato invito del precedente affidatario.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 4661 del 12 settembre 2014.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva indetto una procedura di cottimo fiduciario.

Il gestore uscente non era stato invitato, in dichiarata applicazione del criterio della “rotazione”.

Nello specifico, nella delibera di indizione tale esclusione era stata disposta in considerazione del fatto che la ditta, avendo già in corso un rapporto contrattuale con la stazione appaltante, avrebbe avuto un indubbio vantaggio, rispetto agli altri operatori economici, nel formulare offerta, compromettendo la par condicio dell’intera procedura di gara.

Il “cottimo fiduciario” è definito dall’articolo 125 del codice dei contratti pubblici come “una procedura negoziata… previa consultazione di almeno cinque operatori economici”.

Con tale disposizione il legislatore si è preoccupato di garantire la trasparenza e la massima partecipazione anche nelle procedure negoziate, imponendo all’amministrazione di invitare un numero minimo di operatori, senza tuttavia imporre alla medesima di invitare tutti gli operatori del settore.

Principi, questi, che non risultano certo posti in pericolo dall’invito ad una procedura negoziata del precedente affidatario al quale è riconosciuta, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, una posizione differenziata e qualificata, che lo abilita a concorrere all’affidamento.

Come evidenziato dai giudici amministrativi “il principio della “rotazione” – inteso come esclusione dall’invito di un operatore già interessato ad un rapporto contrattuale con la stessa Azienda – appare non pertinente e privo di ogni ragion d’essere”.

A tal proposito si evidenzia che, al fine di non violare il principio di rotazione, potrebbe essere pubblicato un avviso, invitando successivamente tutti coloro che abbiano manifestato il loro interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata (in questo caso la trasparenza e conseguentemente anche il principio di rotazione, sono pienamente rispettati).

 


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