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Appalti: la qualità di imprenditore del settore è requisito idoneo all’accesso


L’interesse concorrenziale giustifica la richiesta di accesso agli atti.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 4028 del 30 luglio 2014.

Nel caso di specie una società, operante nel settore del trasporto passeggeri e gestione di servizi elicotteristici privati, aveva chiesto di prendere visione ed estrarre copia del contratto relativo al servizio di trasporto navetta e privato durante il Gp di Monza, stipulato da una società gestrice di area pubblica, che aveva proceduto all’affidamento in assenza di procedura concorrenziale.

Tale domanda veniva respinta.

Secondo il Tar, infatti, tale richiesta risultava carente dell’indicazione, ai sensi dell’articolo 22 della legge 241/1990, dell’interesse concreto, diretto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti cui si riferiva la pretesa di accesso.

Nel caso di specie il richiedente si era limitato ad affermare in via generica le proprie ragioni, richiamando semplicemente la normativa di settore e sottolineando di esercitare attività imprenditoriale specifica.

Di diverso avviso il Collegio, secondo cui la qualità di imprenditore del settore, in specifico interessato ad un eventuale affidamento del servizio ovvero a contestarne l’affidamento avvenuto senza confronto concorrenziale, dimostra la presenza di un interesse concorrenziale specifico.

Come evidenziato dai giudici amministrativi “tale situazione soggettiva costituisce un riconoscibile e riconosciuto fatto di legittimazione all’accesso, essendo chiaramente intellegibile il legame tra il documento richiesto (…) e la posizione soggettiva ritenuta meritevole di tutela”.

 


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