E’ legittima l’esclusione da una gara d’appalto per omessa produzione del patto di integrità sottoscritto per accettazione in conformità alle prescrizioni del bando.
Questo quanto chiarito dall’Anac, nel parere 11/2014.
L’articolo 1, comma 17, della legge 190/2012 stabilisce espressamente che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d’invito, l’irrogazione della sanzione dell’esclusione dalla gara per l’ipotesi di violazione delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.
I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell’esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.
E’, dunque, legittima la previsione del bando che richiede l’accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione “in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall’applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti” (Avcp, determinazione n. 4/2012 avente ad oggetto “BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici”).
Pertanto, l’Anac ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante a causa della mancata trasmissione, unitamente ai documenti da presentare con l’offerta, del Patto di integrità controfirmato per accettazione, come richiesto a pena di esclusione dal bando di gara.
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