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Gare: legittima l’esclusione se nell’offerta tecnica è inserito il cronoprogramma


Deve essere esclusa la ditta che ha inserito nell’offerta tecnica il cronoprogramma, rivelando indirettamente, in tal modo, alla commissione l’indicazione temporale, ovvero, un elemento dell’offerta destinato ad esser reso noto solo nella successiva fase di apertura della busta economica.

Nelle gare indette sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il principio di segretezza comporta infatti che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche, è inderogabilmente preclusa al seggio di gara la conoscenza, diretta o indiretta, del valore dell’offerta economica, per evitare ogni possibile influenza sulla valutazione dell’offerta tecnica.

Questo il principio espresso dal Tar Puglia, Bari, sez. I, con la sentenza n. 1053 del 2 settembre 2014.

Nel caso di specie, i giudici hanno chiarito che nelle procedure in cui la scelta dell’aggiudicatario avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere evitato che una eventuale conoscenza degli elementi di valutazione di carattere automatico (quale appunto il prezzo e il tempo) possa influenzare la valutazione degli elementi discrezionali (in tal senso si veda, da ultimo, Cons. Stato Adunanza Plenaria, sentenza 30/2012).

La separazione fisica dell’offerta economica dall’offerta tecnica e dal resto della documentazione amministrativa persegue lo scopo di garantire il rispetto dei principi inderogabili di trasparenza e di imparzialità che devono presiedere alle gare pubbliche.

Nello stesso senso, Avcp, parere n. 8 del 29 luglio 2014.

 


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