Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Abruzzo, deliberazione n. 145 – Contributi previdenziali amministratori


Un Vice Sindaco ha chiesto un parere teso a conoscere la corretta interpretazione dell’art. 86, comma 2, TUEL ossia se il Comune istante sia tenuto al pagamento dei contributi previdenziali al Sindaco in carica, il quale, nei periodi in cui ha svolto l’incarico di amministratore locale, non ha di fatto esercitato la libera professione, pur non avendo provveduto a presentare ex ante una dichiarazione formale di sospensione dell’attività di lavoro autonomo.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 145/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 agosto, hanno chiarito che il riconoscimento del beneficio dei versamenti contributivi resta subordinato alla presentazione da parte dell’amministratore lavoratore autonomo di idonea documentazione attestante in concreto il requisito dell’esclusività e comprovante la sospensione dell’attività professionale in costanza di espletamento del mandato amministrativo.

Sul punto, l’orientamento consolidato della Corte dei conti (C. Conti, sez. reg. contr. Basilicata n. 3 del 15 gennaio 2014, C. Conti, sez. reg. contr. Puglia, n. 57 del 27 marzo 2013 e C. Conti, sez. reg. contr. Lombardia n. 95 del 4 marzo 2014) partendo da un lettura congiunta delle norme di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 86 Tuel afferma che la ratio delle norme consiste nella necessità di rendere concreto il precetto di cui all’art. 51, comma 3, Cost., garantendo il diritto di chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive di disporre del tempo necessario al loro adempimento, conservando le proprie prerogative previdenziali e assistenziali, in condizioni di parità tra lavoratori dipendenti ed autonomi.

I presupposti applicativi, coerentemente con la ratio della norma, consistono nella necessità che la funzione pubblica elettiva sia svolta in via esclusiva, senza possibilità di esercizio di altre attività e rinunciando alle relative retribuzioni.

Pertanto, ai fini del riconoscimento all’amministratore del beneficio dei versamenti contributivi, l’ente locale sarà tenuto a verificare nel concreto la circostanza che l’amministratore non abbia continuato a svolgere la propria attività professionale.

A tal fine, sarà onere del lavoratore autonomo comprovare di aver sospeso l’attività in costanza di espletamento del mandato amministrativo con idonea documentazione attestante in concreto il requisito dell’esclusività (quali, a titolo esemplificativo, la dichiarazione di avvenuta sospensione dell’attività professionale da notificarsi anche all’ente previdenziale o altra documentazione fiscale o previdenziale che dimostri l’assenza di redditi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale).


Richiedi informazioni