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Puglia, deliberazione n. 146 – Disciplina dell’indennità di turnazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di applicare la disciplina dei riposi compensativi di cui all’articolo 24 del CCNL del 14.9.2000 anche al personale turnista.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 146/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 agosto, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto in quanto la disciplina contrattuale relativa all’applicazione ed eventuale cumulabilità dell’indennità di turno ad altri compensi riconosciuti al personale degli enti locali prescinde totalmente da qualsivoglia profilo giuscontabilistico.

La problematica oggetto dell’istanza, come osservato dai magistrati contabili, è stata esplicitamente approfondita dal parere ARAN RAL790_Orientamenti Applicativi.

In particolare, l’Aran ha chiarito che la disciplina di cui all’art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000 può trovare applicazione anche nei confronti del personale turnista quando questo, in via eccezionale, sia chiamato a lavorare nella propria giornata di riposo settimanale, secondo il turno assegnato.

In tal caso, evidentemente, al lavoratore interessato non spetta l’indennità di turno, ma lo stesso ha diritto all’applicazione della disciplina dell’articolo 24, comma 1 (compenso aggiuntivo pari al 50% del valore economico delle ore lavorate ed equivalente riposo compensativo).

Le problematiche connesse alla gestione del personale, anche alla luce delle novità introdotte dal d.l. 90/2014 verranno trattate nel seminario “La riforma della p.a.: vincoli e opportunità per gli enti locali” in programma a Firenze il 18 settembre 2014.


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