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Convertito il d.l. 90/2014: rilevanti le novità per gli enti locali


In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, riportiamo, di seguito, una sintesi dei principali contenuti del d.l. 90/2014 in materia di personale pubblico ed organizzazione della p.a. quali risultanti all’esito della sua conversione in legge.

E’ stata confermata l’abrogazione dell’istituto del trattenimento in servizio e la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al raggiungimento dell’anzianità contributiva richiesta per il pensionamento anticipato.

Estesa anche ai dirigenti la norma che prevede il pensionamento anticipato d’ufficio per i dipendenti delle p.a. che abbiano raggiunto il massimo dei contributi pensionistici (attualmente pari a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne) e i 62 anni di età (al di sotto della quale opererebbero riduzioni percentuali del trattamento pensionistico).

Sono stati confermati gli ampliamenti di spesa per il turnover, nonché la mobilità obbligatoria.

I dipendenti delle p.a. potranno essere trasferiti in sedi della stessa amministrazione, o di un’altra amministrazione, collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede in cui prestano servizio, senza previe motivazioni.

Prevista una deroga per i dipendenti con figli di età inferiore ai tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e i soggetti tutelati dalla legge 104/1992.

Confermata, inoltre, la possibilità di assegnare nuove mansioni al personale nell’ambito dei posti vacanti. Tuttavia viene specificato che il dimensionamento è ammesso soltanto fino a un solo livello inferiore.

Tra le misure più attese in materia di appalti pubblici si segnala la proroga dell’entrata in vigore della nuova disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per i Comuni non capoluogo di Provincia.

Si ricorda che la centralizzazione dei procedimento d’appalto, obbligatoria dal 1° luglio 2014, è stata prevista nella riscrittura del comma 3-bis dell’articolo 33 del codice dei contratti ad opera del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014.

I nuovi termini sono fissati al 1° gennaio 2015, per l’acquisizione di beni e servizi, e al 1° luglio 2015 per l’acquisizione di lavori.

La novità più rilevante, tuttavia, riguarda l’introdotta possibilità, per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ai 40.000 euro.

Le novità contenute nella legge di conversione saranno oggetto di approfondimento in un numero speciale di UNIVERSOPA.


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