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Risponde di danno erariale il funzionario che acquista immobili a caro prezzo


L’acquisto di immobili, da parte di un ente locale, a prezzi notevolmente superiori alle stime espresse dall’Agenzia del Territorio, determina un danno erariale.

Questo il principio sancito dalla corte dei conti, sezione giurisdizionale della Sardegna, con la sentenza 12/2014, con la quale ha condannato un funzionario pubblico a risarcire il danno arrecato alle casse comunali, derivante dall’acquisto di alcuni immobili a prezzi maggiori rispetto ai valori di mercato determinati dall’Agenzia del territorio, precedentemente investita dallo stesso comune al fine di acquisire una valutazione tecnico-estimale.

Nel caso di specie, il funzionario, a seguito del rifiuto opposto dai titolari delle aree interessate al prezzo determinato dall’Agenzia del territorio, aveva concordato con gli stessi prezzi di vendita superiori.

Secondo la tesi difensiva sostenuta dal funzionario, mantenere ferma la proposta dell’inferiore somma determinata dall’Agenzia avrebbe avuto come unica conseguenza l’attivazione della procedura espropriativa, con maggiore aggravio di spese per l’amministrazione.

Inoltre, l’avvio del procedimento di espropriazione avrebbe prolungato i tempi per la realizzazione delle opere, a fronte di un’urgenza nel procedere agli interventi programmati.

La corte dei conti ha ritenuto infondate le motivazioni del funzionario e ha dichiarato lo stesso responsabile di diversi comportamenti antigiuridici, tali da determinare l’arricchimento ingiustificato di privati in danno all’ente.

Il funzionario infatti è chiamato a salvaguardare le ragioni dell’ente, quale proprio dovere di pubblico dipendente.

Secondo la corte, “l’aver evitato un eventuale contenzioso non può essere considerato un vantaggio per l’ente locale”.

Il procedimento espropriativo per pubblica utilità è un istituto giuridico che la p.a. può legittimamente utilizzare, in alternativa all’acquisto diretto degli immobili, al fine di acquistare per esigenze di interesse pubblico, la proprietà o altro diritto reale su un bene con concessione volontaria o indipendentemente dalla volontà del proprietario, previo pagamento dell’indennità calcolata secondo la legge.

Non è legittimo non attuare tale procedimento solo per evitare tempi non compatibili con le esigenze dell’ente locale.

Diversamente, “l’Amministrazione sarebbe pressoché costantemente costretta a rinunciare alle proprie prerogative ogni qual volta si presenti l’eventualità di dover ricorrere ad uno strumento giuridico (espropriazione) finalizzato proprio alla legittima acquisizione di beni ritenuti essenziali per il conseguimento di finalità pubbliche, nel superiore e ineludibile interesse della stessa o della comunità amministrata”.

Inoltre, come evidenziato dalla corte, la valutazione dell’Agenzia avrebbe consentito al dipendente di opporsi alle pretese economiche dei proprietari degli immobili.

Pertanto, i magistrati contabili hanno ritenuto la condotta del responsabile del servizio tecnico gravemente colposa, in quanto piuttosto che attenersi ai valori di mercato determinati dall’Agenzia, “inspiegabilmente e immotivatamente” ha proceduto all’acquisto degli immobili determinando maggiori costi per le casse economali.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 138, della Legge 228/2012 (legge stabilità 2013), ha introdotto forti limitazioni alla capacità degli enti locali di acquistare diritti immobiliari.

Nel 2013 erano stati vietati gli acquisti di beni immobili, dal 2014 è stato, invece, introdotto un regime che consente operazioni di acquisto di beni immobili in caso di comprovata indispensabilità e non dilazionabilità delle stesse.

Dal 1° gennaio 2014 le operazioni di acquisto di immobili da parte delle Amministrazioni territoriali sono possibili se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1-ter dell’articolo 12 del d.l. 98/2011, vale a dire che “siano comprovate documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento”, e la congruità del prezzo sia attestata dall’Agenzia del demanio e sia “data preventiva notizia, con l’indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell’ente”.

La norma disciplina le sole ipotesi in cui sia contemplata la previsione di un prezzo di acquisto, e quindi, i soli acquisti a titolo derivativo iure privatorum e non si applica, quindi, alle procedure espropriative per pubblica utilità.

Tuttavia, come evidenziato dalla corte dei conti, sez. contr. Lombardia, nella deliberazione 97/2014, anche all’interno del procedimento espropriativo trovano adeguata considerazione le prerogative enunciate dal comma 1 ter, che prescrive la necessità di comprovare l’indispensabilità e la non dilazionabilità dell’operazione nell’ottica di conseguire risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

Il decreto 14 febbraio 2014 del MEF ha definito le modalità di documentazione dell’indisponibilità e dell’indilazionabilità delle operazioni di acquisto di immobili.

Con la circolare n. 19 del 23 giugno 2014, sono state fornite le relative istruzioni operative.

La circolare ha ricordato che l’attestazione rilasciata dal responsabile del procedimento deve essere prodotta unitamente alla comunicazione del piano triennale di investimento entro il 31 dicembre di ogni anno ovvero con gli eventuali aggiornamenti del piano stesso entro il 30 giugno dell’anno successivo.

La circolare è intervenuta anche sul contenuto delle attestazioni.

In merito al requisito dell’indispensabilità, si chiarisce che lo stesso attiene all’assoluta necessità di procedere all’acquisto di immobili in ragione di un obbligo giuridico ovvero per il perseguimento di interessi pubblici quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e il rispetto delle norme a tutela dell’ambiente.

Per quanto riguarda l’indilazionabilità, l’ente dovrà dichiarare di trovarsi nell’impossibilità di differire ulteriormente l’acquisto, pena la possibilità di incorrere in sanzioni o la compromissione del raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

In alternativa, tali requisiti possono ritenersi soddisfatti anche qualora l’acquisto comporti effetti finanziari ed economici positivi (ad esempio in termini di riduzione di spesa per locazioni passive).

Si raccomanda inoltre di provvedere a pubblicare sul sito internet dell’ente l’indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito.

 


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