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Lombardia, deliberazione n. 222 – Divieto stipula contratti di finanza derivata


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione del comma 572 della legge di stabilità 147/2013 che ha disposto agli enti il divieto di stipula di contratti di finanza derivata.

In particolare, l’ente ha chiesto se sia possibile la sottoscrizione di una convenzione di concessione per la progettazione, realizzazione e gestione in project financing di un’infrastruttura per il trasporto pubblico locale, che prevede il reperimento, a carico del concessionario, di finanziamenti bancari assistiti da contratti derivati sui tassi di interesse.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 222/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 luglio, hanno evidenziato che la norma si applica a regioni, province autonome ed agli enti locali indicati dall’articolo 2 del d.lgs. 267/2000 (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane, unioni di comuni e consorzi cui partecipano enti locali).

Se ne deduce che il divieto di stipula di contratti derivati non può essere imposto a un’impresa privata, partecipante ad una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici, in particolare nel caso di una concessione di lavori o altro contratto di partenariato, in cui la prestazione del partner privato ha per oggetto (oltre ad una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio) “il finanziamento totale o parziale” a suo carico (art. 3, comma 15 ter, d.lgs. 163/2006).

Allo stesso modo, secondo i magistrati contabili, il divieto “non sembra possa essere esteso alle società miste costituite per la costruzione e gestione di una concessione di lavori, trattandosi di soggetto avente alterità soggettiva e autonomia patrimoniale perfetta rispetto all’ente locale socio (impregiudicata l’eventuale differente valutazione effettuabile per le società interamente partecipate e affidatarie in house di appalti o servizi pubblici, non rilevante, tuttavia, ai fini del presente parere)”.

 


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