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Sospensione della pensione per i dirigenti di società partecipate: chiarimenti INPS


L’Inps con la circolare 65/2014 concernente “Titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità che siano dirigenti di società controllate da amministrazioni o enti pubblici. Articolo 3, comma 7 ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, in legge 30 ottobre 2013, n. 125”, ha fornito istruzioni applicative in merito all’obbligo delle società totalmente pubbliche o controllate da enti pubblici, partecipate di risolvere il rapporto di lavoro con i dirigenti che “risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità (…), qualora le stesse società abbiano chiuso l’ultimo esercizio in perdita”.

La norma del citato d.l. 101/2013 stabilisce che alle società è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni resesi disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente.

Per i dirigenti che siano in tale condizione nelle società che hanno chiuso il bilancio in utile deve essere sospeso il trattamento per tutta la durata dell’incarico dirigenziale.

La norma si applica anche alle società con il bilancio in utile, controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari di cui al comma 7-bis dello stesso articolo 3.

Dal tenore letterale della norma risultano esclusi anche gli organismi con forma giuridica diversa dalle società come consorzi, fondazioni, istituzioni, aziende speciali.

Le società interessate sono quelle controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici definite dall’articolo 2359 del codice civile, ossia:

1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta. Non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

La disposizione del d.l. 101/2012 si riferisce ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

– ricoprono, nell’ambito dell’amministrazione societaria, una posizione dirigenziale, come individuata dai contratti collettivi di lavoro;

– sono titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità alla data del 31 ottobre 2013, data di entrata in vigore della legge 125/2013, di conversione del d.l. 101/2013.

La disposizione peraltro opera anche nei confronti di titolari di pensione anticipata, tenuto conto che la pensione di anzianità è sostituita dalla pensione anticipata ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del d.l. 201/2011.

Al fine di individuare i soggetti destinatari della sospensione della pensione, le società devono trasmettere apposite dichiarazioni di responsabilità alle sedi territoriali Inps contenenti:

a) le generalità complete dei propri dirigenti, titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall’Inps, gestione privata e gestione pubblica;

b) la data dell’incarico dirigenziale conferito;

c) la durata dell’incarico stesso;

d) lo status di società controllata da amministrazioni o enti pubblici;

e) la sussistenza di esercizio in avanzo riferito all’anno 2012 ovvero all’anno precedente il conferimento dell’incarico dirigenziale.

La dichiarazione rilasciata dalla società deve essere trasmessa con la massima tempestività e deve essere riferita agli incarichi in essere al 31 ottobre 2013, conferiti ai predetti soggetti, nonché agli incarichi conferiti in data successiva ai soggetti titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità o anticipata alla suddetta data.

A seguito della dichiarazione della società, l’Inps procederà alla sospensione della pensione di vecchiaia o di anzianità o anticipata corrisposta ai soggetti sopra indicati.

La sospensione della pensione decorre dal 1° novembre 2013 ed opera per tutta la durata dell’incarico dirigenziale.

I soggetti interessati riceveranno dall’Istituto la comunicazione della sospensione della pensione.

Il pagamento del trattamento pensionistico sospeso è ripristinato dalla data di prima decorrenza utile successiva alla scadenza dell’incarico dirigenziale, come comunicata dalla società o dal dirigente interessato, salvo che intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro in data anteriore.

 


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