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Puglia, deliberazione n. 131 – Incarichi di consulenza, studio e ricerca


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di affidare incarichi di consulenza, studio e ricerca nell’anno 2014 in assenza di spesa a tale titolo nell’anno 2009.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 131/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 luglio, hanno ricordato che l’articolo 6, comma 7, del d.l. 78/2010, al fine di valorizzare le professionalità interne prevede che, a decorrere dall’anno 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza (anche conferiti a dipendenti pubblici) non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009.

La Corte costituzionale con sentenza 139/2012, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all’articolo 6 del d.l. 78/2010, ha affermato che i tagli disposti dal legislatore non operano per gli enti locali in via diretta, ma solo come disposizioni di principio.

Quindi, una volta determinato il volume complessivo delle riduzioni da effettuare (tra le spese da ridurre ai sensi del citato articolo 6 figurano anche quelle per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, formazione e acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture), ogni ente ha la possibilità di decidere su quali voci effettuarle.

L’articolo 1, comma 5, del d.l. 101/2013, ha stabilito che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza (anche conferiti a dipendenti pubblici) non può essere superiore, per l’anno 2014, all’80% del limite di spesa per l’anno 2013 e, per l’anno 2015, al 75% dell’anno 2014, così come determinati dalla applicazione dell’articolo 6, comma 7, del d.l. 78/2010.

Il legislatore ha quindi ulteriormente ridotto il limite di spesa, infatti in rapporto a quella sostenuta nel 2009, gli enti nel 2014 possono affidare incarichi di consulenza nel limite del 16% della spesa sostenuta nel 2009 (80% del 20%) e del 15% nel 2015 (75% del 20%).

L’articolo 1, comma 5, del d.l. 101/2013 deve essere letto alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale (sent. 139/2012), secondo cui tale taglio non opera per gli enti locali in via diretta, ma solo come disposizione di principio.

Pertanto, determinato il volume complessivo delle riduzioni da effettuare, ogni ente ha la possibilità di decidere su quali voci effettuarle, senza sottostare a vincoli specifici.

Sulla disciplina relativa al conferimento degli incarichi è, da ultimo, intervenuto anche il d.l. 66/2014 che all’articolo 14 ha previsto, a decorrere dall’anno 2014, un ulteriore limite di spesa rapportato non più alla spesa precedentemente sostenuta per la medesima ragione, ma a quella per il personale dell’ente che conferisce l’incarico (1,4% se la spesa del personale è superiore a 5 milioni di euro, 4,2% se la spesa è pari o inferiore).

Questi limiti si sommano a quelli previsti dall’articolo 6 del d.l. 78/2010 e dall’articolo 1 del d.l. 101/2013.

Pertanto, ai limiti basati sulla spesa storica si affiancano quelli derivanti dal rapporto delle relative spese con quelle del personale.

I magistrati contabili hanno evidenziato che l’articolo 6, comma 7, del d.l. 78/2010 e l’articolo 1, comma 5, del d.l. 101/2013 riguardano “la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza” (senza comprendere, quindi, gli incarichi di ricerca), mentre l’articolo 14 del d.l. 66/2014 limita gli “incarichi di consulenza, studio e ricerca”.

Si tratta di una osservazione non irrilevante: nel caso in cui l’incarico non sia sussumibile nelle due categorie degli incarichi per studi e consulenza (ad esempio perché riconducibile nell’ambito degli incarichi di ricerca) non si applicano i limiti previsti in materia dal d.l. 78/2010 e dal d.l. 101/2013.

Come precisato dai magistrati contabili, sono:

– incarichi di consulenza quelli volti ad acquisire da un soggetto esperto un giudizio su una determinata questione;

– incarichi di studio quelli volti a ricercare soluzioni su questioni inerenti alla attività di competenza della amministrazione conferente (in tal senso anche il D.P.R. 338/1994);

– incarichi di ricerca (in base ad un programma definito dalla amministrazione) quelli volti ad individuare norme o documenti e/o a ricostruire eventi o situazioni.

Inoltre, in considerazione della lettura data all’articolo 6 del d.l. 78/2010 dalla Corte costituzionale, risulta irrilevante che l’ente non abbia sostenuto spese per tali attività nel 2009.

Il limite per gli incarichi di studio e consulenza (esclusi gli incarichi di ricerca) deve, infatti, essere individuato non nella misura di una percentuale della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009 (disposizione applicabile solo in via indiretta), ma in rapporto alla spesa complessivamente sostenuta nel 2009 per le varie voci previste dalla norma indicata (es. acquisto autovetture, missioni, ecc.), con le riduzioni da apportare sempre in termini complessivi.

A tale limite complessivo si aggiunge quello previsto dall’articolo 14 del d.l. 66/2014 rapportato alle spese di personale (applicabile anche agli incarichi di ricerca).

Per il conferimento degli incarichi di ricerca studio e consulenza rimane ferma, inoltre, la necessità della sussistenza dei numerosi presupposti richiesti dalla vigente normativa (es. articolo 7 del d.lgs. 165/2011) e del rispetto dei vari adempimenti previsti (es. obblighi di pubblicazione).

Si ricorda che le problematiche connesse alla gestione del personale, anche alla luce delle novità introdotte dal d.l. 90/2014 verranno trattate nel seminario “La riforma della p.a.: vincoli e opportunità per gli enti locali” in programma a Firenze il 18 settembre 2014.

 


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