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Puglia, deliberazione n. 129 – Rinuncia al credito


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di rinunciare a metà di un credito che l’ente vanta nei confronti di un privato (la cui situazione debitoria è tale che l’escussione per l’intero importo ne determinerebbe certamente il fallimento con impossibilità definitiva di soddisfazione, stante l’incapienza del patrimonio), a fronte del rilascio di una garanzia fideiussoria da parte di un terzo per la rimanente metà della somma dovuta.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 129/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 luglio, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto in quanto estraneo al concetto di contabilità pubblica.

La rinuncia (o remissione) del debito incide sul piano sostanziale, determinando l’estinzione dell’obbligazione ai sensi dell’art 1236 c.c. e solo indirettamente e successivamente, a seguito dell’intervenuta estinzione, produce effetti sul piano contabile.

La valutazione circa l’opportunità e la convenienza della rinuncia alla pretesa creditoria rientra nella piena discrezionalità dell’ente, involgendo profili strettamente gestionali e con l’unico limite della responsabilità per danno erariale.

 


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