Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Mansioni superiori: nessun riconoscimento economico se non c’è posto vacante


Lo svolgimento da parte di un dipendente di mansioni superiori, rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento, non rileva né a fini giuridici, né economici se non è stato adottato alcun atto di assegnazione specifico e non risulti un corrispondente posto vacante in dotazione organica.

Questo il principio sancito Consiglio di Stato, sez. v, nella sentenza n. 3969 del 25 luglio 2014, con cui è stato respinto il ricorso presentato da una dipendente avverso l’atto di diniego dell’ente datore di lavoro di corresponsione della maggiorazione della retribuzione per aver svolto mansioni superiori.

I giudici amministrativi hanno chiarito che il provvedimento di inquadramento del dipendente è presupposto indefettibile delle mansioni e del correlativo trattamento economico e il rapporto di pubblico impiego non è assimilabile al rapporto di lavoro privato, ove valgono le condizioni concrete di svolgimento dell’attività.

Nel pubblico impiego vige il principio dell’indisponibilità degli interessi coinvolti, non potendo il trattamento economico del dipendente essere liberamente determinabile da parte degli organi amministrativi.

Nel caso di specie, la dipendente aveva sostenuto di avere svolto mansioni superiori di collaboratore amministrativo, chiedendo l’accertamento del suo diritto di percepire le relative differenze stipendiali.

Sia il Tar che il Consiglio di Stato hanno respinto il ricorso, rilevando che non risulta alcun ordine di servizio che abbia attribuito all’interessata lo svolgimento delle mansioni superiori, né tanto meno è stata comprovata l’esistenza di un corrispondente posto vacante in pianta organica.

 


Richiedi informazioni