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Lombardia, deliberazione n. 220 – RUP e incentivo progettazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere alla corresponsione dell’incentivo alla progettazione a favore del responsabile dell’area tecnica comunale (dipendente a tempo indeterminato e titolare di posizione organizzativa) che è stato nominato RUP e ha predisposto il progetto preliminare dell’opera.

L’ente ha premesso che, a causa del mancato finanziamento dell’opera progettata, non è stato possibile indire la procedura d’appalto.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 220/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 luglio, hanno ribadito che non è ammissibile l’erogazione di alcun compenso nel caso in cui l’iter dell’opera o del lavoro non sia giunto, quantomeno, alla fase della pubblicazione del bando o della spedizione delle lettere d’invito.

Ne consegue che “la mera redazione di un progetto preliminare senza che si sia ottenuto il finanziamento per appaltare l’opera pubblica e in carenza di qualsivoglia titolo giuridico per l’impegno della spesa di progettazione, non appare idonea a consentire la corresponsione del compenso incentivante ai sensi dell’art. 92 comma 5 del D. Lgs. 163/2006”.

A tal proposito si segnala che, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 13 del d.l. 90/2014, è stato inserito il comma 6-bis all’articolo 92 del d.lgs. 163/2006, prevedendo il divieto di corresponsione al personale con qualifica dirigenziale di incentivi per la progettazione di cui ai commi 5 e 6.

Si ricorda che le problematiche connesse alla gestione del personale, anche alla luce delle novità introdotte dal d.l. 90/2014 verranno trattate nel seminario “La riforma della p.a.: vincoli e opportunità per gli enti locali” in programma a Firenze il 18 settembre 2014.

 

 

 


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