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Lombardia, deliberazione n. 212 – Competenza finanziaria ed economica


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere al pagamento del corrispettivo derivante da una convenzione mediante la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall’articolo 194 del Tuel.

L’ente ha premesso che all’epoca della sottoscrizione della convenzione nessuno stanziamento era stato predisposto.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 212/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 luglio, hanno ribadito che il procedimento di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio è consentito dal legislatore solo in alcuni casi tassativi, ovvero qualora tali debiti derivino da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (art. 194, comma 1, lett. a)-e), Tuel).

Inoltre, i magistrati contabili hanno evidenziato che in contabilità finanziaria, un debito rileva nella misura in cui esso è certo, liquido e esigibile.

In altri termini un debito assume rilevanza contabile solo se sono venute a maturazione tutte le condizioni per il suo adempimento pecuniario, in particolare se il debito è “certo” (non contestato nell’an e/o nel quantum), liquidato o di pronta liquidazione (cioè è stato determinato nel suo ammontare) ed è esigibile (scadenza del termine).

Solo la concorrenza di queste condizioni radica la “competenza finanziaria”.

In presenza di tali condizioni è possibile attivare dell’ordinaria procedura di spesa (adozione del provvedimento amministrativo, assunzione dell’impegno di spesa, presenza e attestazione della copertura finanziaria), nei limiti degli stanziamenti autorizzati.

Quando nell’anno di competenza finanziaria non è stata attivata la procedura di spesa ordinaria, l’unico modo di riportare il debito nella contabilità dell’ente (con effetto vincolante per l’ente) è la procedura ex art. 194 del Tuel, peraltro, ammessa nei casi eccezionali ivi tipicamente indicati.

Tanto premesso, i magistrati contabili hanno evidenziato che il debito in questione è, per competenza finanziaria, riferibile solo all’anno delle liquidazione degli importi.

Pertanto l’ente potrà procedere a stanziare le somme necessarie nella programmazione finanziaria di propria competenza per il periodo interessato.

 


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