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Appalti: dopo la stipula del contratto è consentito solo il recesso

La stazione appaltante, dopo la stipula del contratto d’appalto, se rinviene sopravvenute ragioni di inopportunità della prosecuzione del rapporto negoziale, non può utilizzare lo strumento pubblicistico della revoca dell’aggiudicazione ma deve esercitare il diritto di recesso regolato dall’articolo 134 del d.lgs. 163/2006. Questo il principio espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza in commento. La questione, relativa alla possibilità di revocare l’aggiudicazione in autotutela dopo la stipulazione del contratto di appalto, era stata rimessa all’Adunanza Plenaria dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 5786 del 5 dicembre 2013. Nel caso di specie la stazione…

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