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Sardegna, deliberazione n. 35 – Erogazione contributi per interventi sociali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di integrare con fondi di bilancio le somme necessarie per le finalità sociali indicate dalla legge regionale, nel caso in cui la Regione, a fronte di un fabbisogno calcolato dal Comune, non possa riconoscere, per problemi legati al patto di stabilità interno, l’importo inizialmente quantificato.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 35/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 luglio, hanno chiarito che le leggi regionali in materia stabiliscono i requisiti e le procedure per l’erogazione delle sovvenzioni, con la finalità di garantire un livello di assistenza uniforme sul territorio regionale, affidando ai comuni compiti ben precisi di raccordo tra i soggetti assistiti e l’amministrazione regionale.

Pertanto, nessuno spazio di autonomia è lasciato al comune, né con riferimento ai requisiti per l’erogazione delle sovvenzioni, né per l’integrazione dei fondi qualora asseritamente non sufficienti.

La Legge Regione Sardegna 23/2005 stabilisce che i comuni destinano al finanziamento dei servizi sociali ulteriori risorse derivanti dal proprio bilancio comunale, al fine di contribuire alla realizzazione del sistema integrato dei servizi alla persona, volto a promuovere il libero sviluppo della persona umana e la sua partecipazione sociale, culturale, politica ed economica alla vita della comunità locale (articolo 1).

In base a tale disposizione è pertanto consentito all’ente locale di programmare interventi ulteriori, a favore di residenti nel proprio territorio che si trovino in situazioni svantaggiate.

 


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