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Lazio, deliberazione n. 126 – Niente assunzioni se si viola il patto


Un sindaco ha chiesto se il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2013, derivato da un’erronea compilazione della richiesta degli spazi finanziari per i pagamenti del Titolo II effettuati ai sensi del d.l. 35/2013, precluda all’ente la possibilità di acquisire, anche in via temporanea, una professionalità tecnica.

In particolare l’ente ha chiesto se, nel corso del 2014, sia possibile attivare procedure che prevedano l’utilizzo in posizione di comando di un’unità di personale ovvero se sia possibile, stante il mancato raggiungimento di un accordo per la gestione associata della funzione fondamentale della “pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale”, ricorrere a forme di lavoro flessibile, come quella della convenzione, ai sensi dell’articolo 14 del CCNL 22.01.2004, qualora si accerti la disponibilità di altre amministrazioni.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 126/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 luglio, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto in quanto l’asserita erronea compilazione della richiesta di spazi finanziari attiene a una questione di fatto, che, impregiudicata ogni altra indagine sulle eventuali responsabilità di chi con il proprio comportamento abbia causato un danno all’ente, non concerne l’applicazione di norme contabili e finanziarie.

I magistrati contabili hanno, tuttavia, precisato che i divieti assunzionali posti a carico degli enti locali che non hanno conseguito gli obiettivi finanziari posti dal patto di stabilità interno, hanno carattere assoluto.

L’articolo 31, comma 26, lett. d) della legge 183/2011 stabilisce che gli enti inadempienti al rispetto del patto di stabilità non possono procedere nell’anno successivo alla violazione del patto ad “assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto”.

Tale divieto prescinde dall’esistenza di elementi che possano indurre a qualificare la fattispecie sotto il profilo formale in termini di nuova assunzione, e, dunque, ricomprende tutte le ipotesi in cui l’ente realizza un incremento delle prestazioni lavorative, a qualunque titolo, di un altro lavoratore.

Il divieto di procedere ad assunzioni, posto a carico degli enti inadempienti, comprende, quindi, anche la stipula delle convenzioni, di cui all’articolo 14 del CCNL del 22 gennaio 2004, in forza del quale gli Enti possono utilizzare, previo assenso dell’Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, il personale assegnato da altri Enti cui viene applicato lo stesso CCNL per periodi determinati e anche per una parte del tempo di lavoro d’obbligo.

Infine, i magistrati contabili hanno precisato che il legislatore ha introdotto apposite disposizioni, volte a favorire e a rendere, poi, obbligatoria, la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni.

Nello specifico, l’articolo 16, comma 22, d.l. 138 del 2011, dispone che “le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall’articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti”.

Si ricorda che le problematiche connesse alla gestione del personale, anche alla luce delle novità introdotte dal d.l. 90/2014 verranno trattate nel seminario “La riforma della p.a.: vincoli e opportunità per gli enti locali” in programma a Firenze il 18 settembre 2014.

 


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