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Autonomie, deliberazione n. 19 – Contabilizzazione anticipazioni d.l. 35/2013


La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Piemonte, con deliberazione 116/2014 ha rimesso alla sezione Autonomie una questione di massima concernente alcuni profili problematici circa l’iscrizione nel bilancio regionale delle anticipazioni previste dal d.l. 35/2013, recante disposizioni per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, ai fini del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione per l’anno 2013.

I magistrati contabili della Sezione delle Autonomie, con la deliberazione 19/2014, pubblicata sul sito il 21 luglio, hanno ricordato che l’anticipazione di liquidità di cui agli artt. 2 e 3 del d.l. 35/2013 è finalizzata a ricostruire le risorse di cassa necessarie al pagamento di spese già finanziate (oltre agli ammortamenti non sterilizzati e ai crediti vantati dagli enti del Servizio sanitario nazionale), la cui peculiarità consiste nella previsione della restituzione rateale sino ad un massimo di 30 anni. Tale anticipazione consente di superare l’emergenza dei pagamenti dei debiti pregressi e si concretizza nella mera sostituzione dei soggetti creditori dell’Ente (il MEF in luogo degli originari creditori).

L’anticipazione di liquidità consente, dunque, di far fronte a spese già finanziate ma non può costituire il finanziamento di una nuova spesa.

Conseguentemente, l’anticipazione di liquidità, non avendo lo scopo di finanziare spese ma soltanto quello di fornire risorse utilizzabili per cassa per pagare spese regolarmente impegnate e finanziate, non deve incidere in alcun modo sui saldi del risultato di amministrazione

 


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