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Assunzioni: limiti all’utilizzo dei resti maturati negli anni precedenti


Il Dipartimento affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno con il parere reso il 12 giugno risposta a un quesito posto da un Comune ha fornito chiarimenti circa la possibilità e le modalità di utilizzo nel triennio 2014-2016 dei resti assunzionali maturati nel triennio precedente.

Il Ministero ha chiarito che gli enti locali possono avvalersi negli anni successivi delle quote di turn-over non utilizzate, attraverso il meccanismo dei così detti resti assunzionali.

Come sostenuto dal prevalente orientamento espresso dalla Corte dei Conti, è possibile procedere al cumulo dei resti, derivanti dall’applicazione dell’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008 (ora abrogato), con i valori relativi alla percentuale maturata negli anni successivi, al fine di poter ottenere la quota necessaria ad assumere un’intera unità di personale a tempo indeterminato, rispettando, comunque, i vincoli di spesa ed assunzionali vigenti (Corte dei Conti sez. Lombardia n. 18/2013; Corte dei Conti sez. Veneto n. 534/2012; Corte dei Conti, sez. Puglia n.2/2012.; sez. regionale Reggio Calabria n. 22/2012) .

Tale possibilità presuppone che i resti assunzionali siano calcolati in modo corretto ed in linea con la normativa in vigore nell’anno in cui si è verificata la cessazione.

Peraltro, tenuto conto delle successive modifiche introdotte al citato comma 7 dell’articolo 76, il calcolo sui resti del personale cessato anteriormente al 2012 deve essere effettuato con la percentuale del 20%, mentre per gli anni 2012-2013 con la percentuale del 40%.

A tal proposito, in virtù dell’entrata in vigore del recente d.l. 90/2014, attualmente in fase di conversione in legge, è stato abrogato l’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008 e, pertanto, gli enti locali per effettuare nuove assunzioni non dovranno più verificare che l’incidenza della spesa di personale rispetto a quella di parte corrente sia inferiore al 50%.

Da tale previsione ne consegue che gli enti locali, sottoposti al patto di stabilità interno, saranno assoggettati ai seguenti limiti di spesa per le nuove assunzioni a tempo indeterminato:

• anni 2014 e 2015, pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nel 2013 e 2014;

• anni 2016 e 2017, pari al 80% di quella relativa al personale di ruolo cessato nel 2015 e 2016;

• dall’anno 2018 pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato dal 2017 in poi.

A decorrere dal 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni (2011-2013), nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

Dall’abrogazione della citata disposizione discende, altresì, che ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali (ex 40% delle cessazioni intervenute nell’anno precedente), l’onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale non rileva più in misura ridotta del 50% ma per intero.

Inoltre, è venuta meno la deroga riconosciuta, per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale fosse pari o inferiore al 35% delle spese correnti, al precedente limite del 40% della totalità delle assunzioni per turn-over che consentano l’esercizio delle funzioni di polizia locale.

Gli enti locali comunque, oltre ai suddetti nuovi limiti di spesa, previsti dall’articolo 3 del d.l.90/2014, dovranno continuare a rispettare i vincoli alla spesa di personale previsti dall’articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter della legge 296/2006 (finanziaria 2007).

In linea con il nuovo quadro normativo di riferimento, successivo al quesito posto, il Ministero ha precisato che il valore derivante dall’applicazione della suddetta percentuale non costituisce un dato statico ed inalterabile nel tempo, bensì un dato dinamico da aggiornare delle somme eventualmente utilizzate per le assunzioni realmente effettuate e dei residui da poter utilizzare negli anni successivi.

 

 


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