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Piemonte, deliberazione n. 149 – Spesa personale: è possibile rendere omogenei i dati?


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, con riferimento alla possibilità di rendere omogenei i dati relativi agli esercizi 2013 e 2014.

L’ente ha chiesto, in particolare, se sia possibile includere, figurativamente, fra le spese di personale del 2013, l‘importo relativo al trattamento economico non corrisposto a una dipendente che ha usufruito di un periodo di aspettativa per maternità (prima a stipendio ridotto e poi senza stipendio), per poi dimettersi dal servizio.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 149/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 luglio, hanno evidenziato che in linea di principio, la previsione contenuta all’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, non prevede alcuna deroga all’obbligo di contenimento.

Come già evidenziato dalla sezione Piemonte con la deliberazione 29/2011, peraltro rispetto a fattispecie analoghe, ovvero a variazioni della spesa del personale determinate da decisioni adottate dai propri dipendenti nell’esercizio di diritti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, “le norme che limitano le spese di personale a fini di contenimento della spesa pubblica (omissis…) possono ritenersi di carattere imperativo, con la conseguenza che l’esclusione di singole voci dall’aggregato spesa di personale come dal legislatore definito (omissis…), non può che trovare espressa previsione in norme di pari rango, che, in quanto espressione di una disciplina speciale, non sono suscettibili di applicazione oltre i casi e i modi da esse norme previsti” e che, “pertanto, starà all’Ente adottare quelle misure, di sua esclusiva pertinenza, che consentano di rispettare, nel contempo, gli obblighi di matrice contrattuale e quelli al medesimo incombenti ex lege” (principi ribaditi nella deliberazione 413/2013 e, da ultimo nella deliberazione 58/2014).

In senso contrario la sezione, Liguria, con la deliberazione 27/2014.

In ragione del contrasto interpretativo, i magistrati contabili hanno rimesso alla Sezione Autonomie la questioni di massima sul predetto quesito.

Si ricorda che le problematiche connesse alla gestione del personale, anche alla luce delle novità introdotte dal d.l. 90/2014 verranno trattate nel seminario “La riforma della p.a.: vincoli e opportunità per gli enti locali” in programma a Firenze il 18 settembre 2014.


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