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Costi gare telematiche: addebitabili all’aggiudicatario


Le stazioni appaltanti possono porre a carico dell’impresa aggiudicataria il rimborso dei costi di funzionamento del sistema informatico di gara.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n. 3042 del 17 giugno 2014, con la quale ha riconosciuto la legittimità della clausola della lex specialis che prescrive, a pena di esclusione, la presentazione della dichiarazione di accettazione del corrispettivo dovuto dall’aggiudicatario al gestore del sistema telematico di acquisto, in caso di aggiudicazione.

Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva incluso, tra i documenti da allegare all’offerta, a pena d’esclusione, il modello di apposita dichiarazione di accettazione dell’obbligo di effettuare detto pagamento, per l’ipotesi di aggiudicazione della fornitura.

Nonostante ciò, la società partecipante aveva espressamente dichiarato di non accettare il corrispettivo del gestore del sistema e, di conseguenza, era stata esclusa.

Al riguardo deve essere preliminarmente rilevato che lo svolgimento delle aste elettroniche è disciplinato dall’articolo 85 del Codice dei contratti pubblici e dagli artt. 287 e seguenti del relativo Regolamento di attuazione.

In particolare, il secondo comma dell’articolo 289 del d.p.r. 207/2010 prevede la possibilità, per le stazioni appaltanti, “di avvalersi, nel rispetto delle procedure di selezione del contraente disciplinate dal codice, di un apposito soggetto per la gestione tecnica dei sistemi informatici di negoziazione”.

Il Regolamento, tuttavia, nulla ha disposto in merito alla remunerazione del gestore del sistema ed alla ripartizione dei relativi costi.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, l’articolo 16-bis del R.D. 2440/1923, prevede che nei contratti della pubblica amministrazione, le spese contrattuali (quali le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti ai contratti), sono poste a carico del contraente privato.

Secondo il Collegio, la contribuzione alle spese dei sistemi informatici di gara, sotto forma di commissione di transazione, può essere qualificata come spesa contrattuale che si sostituisce alle vecchie spese inerenti i contratti stipulati in esito a procedimenti di aggiudicazione svoltisi in modo tradizionale secondo forme non telematiche.

In quanto tale, è dunque possibile porla a carico dell’impresa aggiudicataria.

Tale spesa contrattuale non comporta una unilaterale decurtazione patrimoniale del privato che è tenuto a considerarla ai fini della formulazione dell’offerta.

Inoltre, il potere di accollare a carico dell’aggiudicatario meccanismi di remunerazione sugli acquisti costituisce espressione del principio generale sancito, nell’ordinamento statale, dalla disciplina di cui alle leggi finanziarie n. 296 del 2006 e n. 244 del 2007 ed al d.l. 98/2011.

In particolare, il comma 455 dell’articolo 1 della legge 296/2006 attribuisce alle Regioni la potestà di costituire centrali di acquisto, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 d.lgs. 163/2006, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio, a dichiarati “fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi” e nel contesto di una legge finanziaria, che espressamente vieta che dal ricorso al mercato elettronico di acquisti possano derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

 


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