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Emilia-Romagna, deliberazione n. 171 – Superamento limite di indebitamento


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di contrarre un mutuo per realizzare su terreni di proprietà comunale un piccolo parco eolico.

L’ente ha premesso che l’accensione del mutuo porterebbe a superare già dal primo anno il limite di indebitamento previsto dall’articolo 204, comma 1 del Tuel.

I magistrati contabili dell’Emilia Romagna con la deliberazione 171/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 luglio, hanno evidenziato che le scelte gestionali e le valutazioni della strategicità dell’intervento sono proprie dell’amministrazione.

La contrazione di un mutuo da parte di un ente locale deve essere attentamente vagliata in relazione alla esigenza di salvaguardare gli equilibri di bilancio dell’ente per tutta la durata del piano di ammortamento, già a partire dal primo anno di esso.

La disciplina dettata dagli articoli 203 e 204 del Tuel è chiara e rigorosa.

In particolare, l’articolo 204 consente l’assunzione di nuovi mutui o l’accesso ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato nei soli casi in cui “l’importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell’art. 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12%, per l’anno 2011, e l’85, a decorrere dall’anno 2012 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui”.

Secondo i magistrati contabili il meccanismo introdotto dall’articolo 204 del Tuel opera in modo vincolato sulla spesa per investimenti degli enti locali, imponendo il rispetto dei limiti già dal primo anno di decorrenza dell’indebitamento.

La previsione normativa, nella sua chiarezza ed univocità, non consente dunque alcun margine di discrezionalità all’ente locale, nemmeno in presenza di opere pubbliche che possano produrre introiti futuri.

 


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