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Emilia-Romagna, deliberazione n. 170 e 172 – Spesa personale dipendenti ASP


Un sindaco ha chiesto se, ai fini della corretta quantificazione della spesa per il personale ai sensi degli articoli 1, commi 557 e 557-bis, della legge 296/2006 debba essere considerata anche la quota riferita al personale operante presso l’ASP in relazione alle attività da questa gestite per il Comune.

I magistrati contabili dell’Emilia Romagna con le deliberazioni 170 e 172 del 2014 pubblicate sul sito della sezione regionale di controllo l’11 luglio, hanno ricordato che la questione era stata rimessa alla sezione Autonomie per l’adozione di una delibera di orientamento generale (Corte dei conti, sez. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 95 e 97).

Tuttavia il Presidente della Corte, anche in considerazione della non uniformità della disciplina e del regime giuridico previsto dalle varie legislazioni regionali di riferimento per le aziende di servizi alla persona, ha rimesso gli atti alla Sezione regionale.

I magistrati contabili dell’Emilia-Romagna hanno evidenziato che secondo la nuova formulazione dell’articolo 18, comma 2 bis, d.l. n. 112/2008 (come modificato dalla legge di conversione del d.l. 66/2014):

a) i vincoli alle assunzioni e alle spese di personale previsti per le amministrazioni di riferimento non sono più immediatamente e direttamente applicabili alle aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica;

b) i predetti organismi sono tenuti a rispettare il “principio di riduzione dei costi del personale”, da perseguire attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale;

c) il perseguimento di tale obiettivo viene assicurato mediante l’adozione da parte dell’amministrazione di riferimento di un proprio atto di indirizzo che definisce, per ciascuno degli organismi indicati sub a), specifici criteri e modalità di attuazione i cui contenuti vengono recepiti in propri provvedimenti da parte degli stessi soggetti destinatari dell’atto di indirizzo;

d) le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali ed alla persona (ex IPAB) e le farmacie, pur essendo escluse dai predetti limiti, sono comunque tenute a rispettare l’obbligo di mantenere un livello di costi per il personale coerente con la quantità dei servizi erogati.

Inoltre, il d.l. 90/2014, ancora in fase di conversione in legge, ha modificato la disciplina applicabile alle regioni ed agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno nella materia de qua prevedendo che:

a) negli anni 2014 e 2015 le assunzioni di personale a tempo indeterminato possono avvenire nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente;

b) nel 2016 e 2017 la facoltà assunzionale è fissata nella misura del 80% e, a decorrere dal 2018, nella misura del 100%;

c) rimangono in vigore le disposizioni previste dall’articolo 1, commi 557, 557 bis e 557 ter, della legge 296/2006, mentre è stato abrogato l’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008 che regolava l’incidenza tra spesa di personale e quella corrente,

d) gli enti locali devono ad oggi coordinare le politiche assunzionali dei soggetti indicati dall’articolo 18, comma 2 bis, d.l. 112/2008 (aziende speciali, istituzioni, società partecipate locali totali o di controllo) “al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti”.

Secondo la Corte dei Conti dell’Emilia Romagna:

• gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, ai fini del contenimento della spesa “storica” di personale, devono computare nella propria spesa di personale anche la quota relativa al personale occupato presso organismi partecipati, purché non vi sia stata estinzione del rapporto di pubblico impiego (in quanto è rimasto in vigore l’articolo 1, comma 557 bis, della legge 296/2006,

• a seguito dell’abrogazione del comma 7 dell’articolo 76 del d.l. 112/2008, l’ente non deve consolidare nella propria spesa di personale anche la quota relativa al personale occupato presso organismi partecipati (società, aziende speciali, istituzioni).

Infine, nella deliberazione 170/2014, i magistrati contabili hanno evidenziato che le aziende pubbliche di servizi alla persona non sono “enti pubblici non economici locali” e, di conseguenza, non sono assoggettate al d.lgs. 165/2001.

Il personale di tali aziende, infatti, non assume lo status di dipendente pubblico in quanto, ai sensi della previsione contenuta nell’articolo 11 d.lgs. 207/2001 (decreto di attuazione della legge 328/2000 in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali), la disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente dalle Asp è di natura privatistica.

 

Si ricorda che le problematiche connesse alla gestione del personale, anche alla luce delle novità introdotte dal d.l. 90/2014 verranno trattate nel seminario “La riforma della p.a.: vincoli e opportunità per gli enti locali” in programma a Firenze il 18 settembre 2014.

 


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