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Veneto, deliberazione n. 378 – Scioglimento Unione e spesa di personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di incrementare il fondo 2010 per le risorse decentrate destinate annualmente al trattamento accessorio in relazione agli incrementi dovuti all’assorbimento nell’ente di personale derivante dallo scioglimento dell’Unione di Comuni, per gli importi certificabili dall’Unione stessa, relativamente alle quote di salario poste a carico del fondo per detto personale nell’anno 2010.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 378/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 luglio, hanno ribadito il principio dell’invarianza finanziaria della spesa di personale all’esito della soppressione di consorzi, unioni etc. e il rispetto dell’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010 (in tal senso anche, Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia, del. 264/2012).

Con particolare riferimento ai trattamenti accessori, il rientro del personale, a seguito della partecipazione dell’Ente all’unione, non può mutare il computo definitivo della spesa per il personale, compresa la parte stipendiale fissa e la quota di incentivazione, pena un’ingiustificata dilatazione della spesa corrente (in tal senso anche, Corte dei Conti, sez. contr. Piemonte, del. 48/2013 e, precedentemente, sez. Veneto, del. 41/2012).

Si ricorda che le problematiche connesse alla gestione del personale, anche alla luce delle novità introdotte dal d.l. 90/2014 verranno trattate nel seminario “La riforma della p.a.: vincoli e opportunità per gli enti locali” in programma a Firenze il 18 settembre 2014

 


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