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Comuni non capoluogo: niente rilascio del CIG


Il Presidente dell’Anac, con una lettera del 17 luglio 2014 ha evidenziato che, in mancanza di una disposizione normativa che preveda il rinvio formale dell’obbligo di acquisto centralizzato, l’Autorità non può che applicare la disposizione vigente e, pertanto, negare il rilascio del Cig ai comuni non capoluogo che non agiscano in ottemperanza alla norma.

Così il Presidente Cantone ha risposto all’indicazione contenuta nell’intesa del 10 luglio sancita tra il Governo e le Autonomie locali, dove da un lato è stata manifestata l’esigenza di un posticipo dell’entrata in vigore del nuovo regime, dall’altro è stato richiesto all’Anac di rilasciare il Cig, disapplicando quindi una legge dello stato.

In particolare, nell’ambito dell’intesa raggiunta, è stata prevista una doppia scadenza per l’entrata in vigore dei nuovi vincoli:

• 1° gennaio 2015 per le procedure centralizzate relative agli acquisti di beni e servizi;

• 30 giugno 2015 per le procedure centralizzate relative ai lavori.

Al contempo, al fine di evitare il sostanziale blocco delle gare d’appalto e consentire agli enti locali di avviare il percorso di attuazione del nuovo modello operativo, è stato richiesto all’Anac di rilasciare il Cig, in deroga al divieto previsto dal d.l. 66/2014.

Pur nella consapevolezza delle problematiche operative derivanti dall’applicazione del comma 4, dell’articolo 9, del d.l. 66/2014 che vincola i comuni non capoluogo, a decorrere dal 1° luglio 2014, ad acquisire lavori, beni e servizi attraverso le modalità speciali previste dalla norma, il Presidente ha evidenziato che in assenza di un intervento normativo che disponga la proroga dei termini, così come definiti nell’intesa, non potrà che essere negato il rilascio del Cig.

E’ dunque, necessario, un intervento normativo che postici l’entrata in vigore del nuovo regime.

 


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