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Toscana, deliberazione n. 72 – Spese mostre e fiere


Un sindaco ha chiesto se le voci di spesa per mostre, conferenze e pubblicità necessarie per l’organizzazione della Fiera Antiquaria, siano sottoposte ai limiti di spesa previsti dall’articolo 6, comma 8, del d.l. 78/2010.

L’ente ha anche chiesto se sia possibile escludere dal suddetto limite, le spese finanziate con contributi a carico di altro ente locale.

I magistrati contabili della Toscana con la deliberazione 72/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 luglio, hanno ricordato che l’articolo 6, comma 8, del d.l. 78/2010, prevede l’obbligo di ridurre dell’80% le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza rispetto a quella sostenuta nel 2009 per le medesime finalità.

Alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale, e in particolare nella sentenza 139/2012, tale disposizione va intesa esclusivamente come normativa di principio concorrente a determinare il tetto massimo dei risparmi di spesa che devono essere conseguiti.

Pertanto, fermo restando l’obbligo di rispettare il principio di riduzione complessiva delle voci di spesa dettato dall’articolo 6 del d.l. 78/2010, spetterà all’ente, nell’ambito della propria autonomia e discrezionalità, valutare se la manifestazione, in quanto programmata come un insieme di attività rivolte a perseguire finalità di interesse pubblico di competenza dell’ente, possa essere prioritariamente destinataria delle risorse necessarie alla sua realizzazione.

Infine, i magistrati contabili hanno confermato che le spese finanziate da contributi provenienti da soggetti terzi sono escluse dai limiti ex articolo 6, comma 8, d.l. 78/2010.

I magistrati contabili della Toscana hanno infatti seguito l’interpretazione in precedenza sostenuta dalla stessa sezione di controllo (del. 520/2011), oltre che dalla sez. contr. Liguria con la del. 9/2011, sez. contr. Piemonte con la del. 37/2011; Sez. Riun. contr. con la del. 7/2011, secondo cui non sono assoggettate al limite sopra indicato la spesa coperta da finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti.

Pertanto, nel caso di erogazione proveniente da un ente pubblico, sarà l’ente finanziatore a dover rispettare i vincoli di spesa posti dalle norme di finanza pubblica.

 


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