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Appalto servizi: illegittimo limitare il sopralluogo ad un periodo determinato


E’ illegittima la clausola della lex specialis che sanziona con l’esclusione la mancata richiesta ed il mancato rilascio dell’attestazione di avvenuto sopralluogo nei 15 giorni antecedenti la scadenza del bando.

Questo quanto chiarito dall’Avcp nel parere n. 98/2014, con il quale ha risposto ad un comune che aveva chiesto un parere in merito alla legittimità della clausola del bando di gara che limitava ad un periodo determinato e fino a 15 giorni prima della scadenza del bando la possibilità di effettuare il sopralluogo e di ottenere la relativa attestazione da parte dell’amministrazione.

L’autorità ha ribadito che la qualificazione del sopralluogo come elemento essenziale è codificata unicamente per le procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici (art. 106, comma 2, d.p.r. 207/2010), e non vi è una norma analoga per i servizi e per le forniture.

Con riferimento al settore dei servizi e delle forniture, pur in assenza di una norma che lo prevede, il sopralluogo può comunque essere previsto a pena di esclusione ma solo nel caso in cui vi siano ragioni oggettive e immediatamente percettibili che possono far desumere l’assoluta inidoneità dell’offerta formulata in assenza della preventiva visione dei luoghi di esecuzione dell’appalto.

Tuttavia, deve risultare espressamente ed inequivocabilmente dalla documentazione di gara che il sopralluogo costituisce un elemento essenziale dell’offerta, poiché indispensabile per la formulazione della stessa (AVCP, parere n. 105 del 9 giugno 2011).

Anche in tali ipotesi, comunque, la stazione appaltante non può circoscrivere la possibilità di compiere il sopralluogo ad alcuni giorni prestabiliti e previo appuntamento, in quanto ciò non appare in alcun modo “legato” all’oggetto della gara ed, al contrario, denota una palese mancanza di collaborazione da parte della p.a. (in tal senso, Tar Lombardia, Brescia, sez. II, ordinanza n. 104 del 7 marzo 2013; Tar Lombardia, Milano, sent. n. 1434 del 31 maggio 2013).

Allo stesso modo, limitare il sopralluogo ad un periodo determinato e fino a 15 giorni prima della scadenza del bando determina un ingiustificato impedimento alla partecipazione alla gara di quegli operatori economici che avessero avuto conoscenza del bando prima della sua scadenza e però successivamente alla scadenza del termine per compiere il predetto sopralluogo, compromettendo la partecipazione degli stessi alla procedura.

 


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