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Gare: i chiarimenti non possono essere innovativi e/o modificativi


La lex specialis di gara non può essere modificata in pendenza dei termini per la presentazione delle offerte attraverso l’istituto dei “chiarimenti”.

Pertanto, ove la stazione appaltante intenda innovare o modificare le previsioni di gara, deve operare in autotutela e procedere alla ripubblicazione della lex specialis stessa, che, diversamente, resta immodificabile.

Questo il principio espresso dal Tar Puglia, Bari, sez. II, con la sentenza n. 808 del 26 giugno 2014 con la quale ha accolto il ricorso proposto da una società che aveva contestato l’illegittimità dell’operato della stazione appaltante che aveva modificato la lex di gara in pendenza del termine di presentazione delle offerte, senza riapertura del termine stesso e senza previa pubblicazione dell’intervenuta modifica nelle medesime forme.

I giudici amministrativi hanno ribadito che il bando di gara può essere modificato solamente tramite l’istituto della revoca o dell’annullamento (sul punto Tar Puglia, sent. n. 780/2013).

La pubblicazione di ogni bando di gara ha come finalità precipua quella di garantire, ai soggetti interessati ed in possesso di idonei requisiti, di partecipare alle procedure di selezione poste in essere dall’amministrazione, realizzando da un lato l’interesse degli operatori stessi alla par condicio e nel contempo l’interesse pubblico alla massimizzazione delle domande presentate.

In tale ottica una qualunque modifica del bando di gara, che sia idonea ad incidere sulla soddisfazione degli interessi richiamati, non può ritenersi sottratta all’obbligo di un’ulteriore pubblicazione con decorrenza ex novo dei termini previsti dalla normativa di riferimento.

Ciò al fine di consentire alle imprese che abbiano già presentato l’offerta di riformularla e a chi vi abbia interesse di valutare l’opportunità di partecipare alla gara sulla scorta delle nuove regole.

 


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