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Legittima la partecipazione delle associazioni di volontariato alle gare d’appalto


Le associazioni di volontariato e/o le ONLUS hanno la capacità di svolgere attività commerciali e produttive e, dunque, possono anche partecipare ai procedimenti di evidenza pubblica.

Questo il principio ribadito dal Tar Basilicata, sez. I, con la sentenza n. 411 del 23 giugno 2014 con la quale ha dichiarato illegittima la decisione della stazione appaltante che aveva escluso dalla gara l’aggiudicataria in quanto associazione di volontariato.

I giudici amministrativi hanno evidenziato che il precedente orientamento giurisprudenziale, secondo cui doveva essere impedita la partecipazione alle gare di appalti pubblici alle Associazioni di Volontariato e/o alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (cd. ONLUS), in quanto ciò avrebbe provocato “un’alterazione della logica di mercato ed una turbativa al principio della libera concorrenza, a causa delle particolari agevolazioni fiscali di cui godono per il carattere non commerciale della loro attività istituzionale, non applicabili alle Cooperative” è stato successivamente superato dal Giudice Amministrativo.

Infatti, il più recente orientamento giurisprudenziale, accogliendo l’ampia nozione di impresa elaborata dalla Corte di Giustizia, ha affermato che anche i soggetti, come le associazioni di volontariato, possono essere aggiudicatari di gare di pubblici appalti, in quanto l’assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione (da ultimo, Cons. Stato, sent. n. 2056/2013 e 387/2013).

L’assenza di fini di lucro, infatti, non esclude che le associazioni di volontariato e/o le ONLUS, anche se non iscritte alla Camera di Commercio o al Registro delle imprese, possano esercitare un’attività economica, non costituendo l’iscrizione alla CCIAA un requisito indefettibile di partecipazione alle gare di appalto.

 


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