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Piemonte, deliberazione n. 144 – Acquisti centralizzati anche per importi inferiori a € 40.000


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 33, comma 3 bis, del d.lgs. 163/2006, come riformulato dal d.l. 66/2014, in particolare sulla possibilità di poter acquisire autonomamente lavori, servizi e forniture d’importo inferiore ad euro 40.000, mediante affidamento diretto, come invece previsto dall’articolo 125, commi 8 e 11, dello Codice dei contratti pubblici.

I magistrati contabili del Piemonte con la deliberazione 144/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 luglio, hanno ricordato che la disciplina introdotta dall’articolo 9, comma 4, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, stabilisce l’aggregazione obbligatoria per i comuni, con esclusione degli enti locali capoluogo di provincia, per le procedure contrattuali per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture.

Inoltre, l’attuale formulazione del comma 3-bis dell’articolo 33 del d.lgs. 163/2006 non riproduce la deroga introdotta dal comma 343 dalla legge di stabilità con la conseguenza che risulta preclusa la possibilità di procedere autonomamente anche per gli acquisti di importo inferiore a quarantamila euro.

Le opzioni organizzative previste dalla norma per costituire la centrale di committenza a cui possono rivolgersi i Comuni sono:

• nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del TUEL, ove esistenti;

• costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici;

• ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 56/2014.

L’unica possibilità per i comuni di operare autonomamente è il ricorso agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

Secondo i magistrati contabili, in assenza di deroghe legislative, non è dunque possibile procedere ad acquisire autonomamente neppure lavori, servizi e forniture d’importo inferiore ad euro 40.000 mediante affidamento diretto.

La nuova disposizione che ha novellato il comma 3-bis dell’articolo 33 del Codice dei contratti pubblici, infatti, assume nell’ordinamento carattere di specialità, e quindi di prevalenza, rispetto alla norma generale di cui all’articolo 125, commi 8 e 11, dello stesso Codice.

Si ricorda che le novità introdotte dal d.l. 66/2014 verranno trattate nel seminario Appalti: cosa cambia dopo il d.l. 66/2014 e il sistema AVCPass in programma a Firenze il 10 luglio 2014.

 


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