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Permessi ex lege 104/1992 riconosciuti fino al terzo grado


Il Ministero del lavoro, nella risposta all’interpello n. 19 del 26 giugno 2014, ha chiarito che i tre giorni al mese di permesso retribuito per assistere familiari con gravi handicap possono essere chiesti anche per parenti o affini entro il terzo grado se gli invalidi non hanno coniuge o genitori che possono assisterli.

Si tratta, in particolare, dei casi nei quali il coniuge o i genitori dell’assistito si trovino in una delle seguenti condizioni:

• 65 anni di età compiuti;

• affetti da patologie invalidanti;

• deceduti o mancanti.

Per usufruire dei permessi, salvo eccezioni, il familiare assistito non deve essere ricoverato presso una struttura a tempo pieno.

Ai fini della fruizione dei permessi ex articolo 33, comma 3, legge 104/1992 ai parenti o affini entro il terzo grado, pertanto, deve essere dimostrata esclusivamente la circostanza che il coniuge o i genitori della persona con handicap grave si trovino in una delle specifiche condizioni stabilite dalla norma e sopra citate, a nulla rilevando, in quanto non richiesto, il riscontro della presenza nell’ambito familiare di parenti o affini di primo e di secondo grado.

 


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