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Liguria, deliberazione n. 42 – Finanziamenti a favore di società partecipate


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità per l’ente socio di concedere un finanziamento in conto soci, a breve termine, a favore di una società per azioni interamente pubblica costituita per l’esercizio del servizi pubblici locali.

L’ente ha premesso di possedere una partecipazione minima e di non esercitare sulla società un controllo analogo previsto dalla giurisprudenza comunitaria ai fini della configurazione dell’in house providing.

I magistrati contabili della Liguria con la deliberazione 42/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 luglio, hanno chiarito che spetterà all’ente valutare se procedere all’operazione, tenendo conto di quanto normativamente disciplinato dall’articolo 6, comma 19, del d.l. 78/2010.

Tale disposizione, si ricorda, impone alle p.a., in linea di principio, il divieto di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché di rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infrannuali.

In sostanza, la norma ha imposto “l’abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di società pubbliche partecipate alla pubblica amministrazione che versano in situazioni di irrimediabile dissesto, ovvero l’ammissibilità d’interventi tampone con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto”

L’articolo 6, comma 19, offre però la possibilità alla p.a. di derogare a tale divieto, nelle ipotesi espressamente previste.

Si tratta, in particolare:

a. della ricapitalizzazione della società a seguito della riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale ai sensi dell’art. 2447 c.c.

b. dei trasferimenti conseguenti ad obbligazioni (id est in ragione di convenzioni, contratti di servizio e di programma) per lo svolgimento del servizio di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti;

c. per operazioni rese necessarie da eventi eccezionali (al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità), in presenza dei quali le operazioni vietate possono essere autorizzate attraverso una speciale procedura che culmina in una specifica autorizzazione governativa.

 


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