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Lazio, deliberazione n. 91 – Dipendenti comandati ufficio Giudice di pace


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, con riferimento alla spesa di personale dell’ente comandante.

L’ente ha premesso che, nonostante le carenze di personale del comune, l’articolo 26 della legge 468/1999 dispone la proroga del comando, presso l’ufficio del Giudice di pace, dei dipendenti comunali già comandati presso i vecchi uffici di conciliazione come messi, in presenza della richiesta del Presidente del Tribunale (che abbia valutato come necessaria la proroga in considerazione delle esigenze organiche degli uffici giudiziari) e del consenso degli interessati.

I magistrati contabili del Lazio con la deliberazione 91/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 luglio, hanno chiarito che l’istituto del comando non è da inquadrarsi tra le tipologie di assunzione di personale, costituendo una forma di mobilità di regola temporanea e che, quando ci si avvale di personale comandato, non si determina aumento di spesa di personale nell’ambito della pubblica amministrazione in generale e per l’Ente beneficiario del comando in particolare, trattandosi di un incarico temporaneo.

La ratio della limitazione posta dall’articolo 9, comma 28 non è quella di ridurre il ricorso al comando o al distacco, che anzi incontrano il favor legis, in quanto garantiscono una più efficiente distribuzione del personale, ma va identificata nella volontà di limitare la spesa connessa all’utilizzo delle forme di lavoro flessibile espressamente elencate che, al contrario di un comando o distacco, generano anche un incremento della spesa pubblica globale.

In applicazione del principio di neutralità finanziaria, per l’Ente utilizzatore la spesa di personale in comando non può essere assimilata ad una assunzione a tempo determinato e deve dunque essere esclusa dal computo della spesa del 2009, ai fin dell’applicazione della limitazione di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 (a condizione che la medesima spesa sia stata, come avviene di regola, figurativamente mantenuta dall’Ente cedente).

La spesa, per converso, figurativamente sostenuta dal Comune “comandante” nell’anno 2009, pur se non avendone sopportato gli oneri sostanziali in quanto gli sono stati rimborsati dal Tribunale, deve essere considerata ai fini del calcolo del parametro stabilito dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

Ne consegue che l’ente può procedere a nuove assunzioni a tempo determinato soltanto se rispetta il limite del 50% di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, fatte salve ovviamente le eccezioni previste dalla norma stessa con effetto dal 2013, con riferimento alle assunzioni “strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale” e con le specificazioni previste dall’articolo 1, comma 6-bis del d.l. 216/2011.

Le spese sostenute per le prestazioni lavorative del dipendente comandato sono da computarsi nella spesa per il personale ai sensi degli articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 per la determinazione della spesa massima consentita, con riferimento al “tetto di spesa” relativo all’anno precedente soltanto riguardo all’ente di destinazione e non per l’ente che concede il distacco, rispetto a cui dette spese restano comunque escluse dal computo di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

 


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