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Incarichi di staff “senza limiti”: dirigenti per stipendio ma non per titoli e funzioni!


L’articolo 90 del Tuel, modificato dal d.l. 90/2014, consente agli organi politici di nominare soggetti di propria fiducia da assegnare a uffici di supporto, a prescindere dal possesso dei requisiti formativo-professionali previsti dal ccnl., cui tra l’altro potrà essere riconosciuta una retribuzione “parametrata” a quella dei dirigenti, senza avere neppure compiti gestionali.

Insomma, dirigenti per stipendio, ma non per titoli e funzioni!

E’ stato infatti inserito il comma 3-bis all’articolo 90 del Tuel, che prevede che “Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale”.

Pertanto, in modo quasi “mascherato” la norma introdotta ha stabilito che:

• gli incarichi affidati ex art. 90 del tuel possono prevedere un compenso “parametrato a quello dirigenziale”, anche se l’incaricato non può svolgere attività gestionale, ma lo stipendio può essere di tale livello;

• l’inquadramento in una determinata categoria prevista dal ccnl. enti locali non rileva, in quanto si possono affidare incarichi a tutti, indipendentemente dal titolo di studio posseduto, prevedendo stipendi anche molto elevati (nel rispetto comunque dei limiti di spesa ex art. 1, commi 557 e ss legge 296/2006 e ex art. 9, comma 28 d.l. 78/2010).

A tal proposito, si ricorda che le problematiche connesse alle gestione del personale alla luce delle novità introdotte dal Decreto di Riforma della P.A. (d.l. 90/2014) saranno approfondite nel seminario Decreto p.a.: le novità in materia di personale per gli enti locali in programma a Firenze il 18 luglio 2014.

 

 


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