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Puglia, deliberazione n. 110 – Economie e fondo trattamento accessorio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010, il quale stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un rigoroso limite alla quantificazione delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, imponendo la “cristallizzazione” dell’importo riferito all’anno 2010.

In particolare, l’ente ha chiesto se le economie proveniente dall’esercizio precedente e derivanti dalla mancata attivazione delle posizioni organizzative possano alimentare la parte variabile del fondo dell’anno 2014, aumentandone la consistenza complessiva.

I magistrati contabili della Puglia con la deliberazione 110/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 giugno, hanno chiarito che le economie derivanti dal mancato utilizzo di risorse di parte stabile, possono essere “traslate” nell’esercizio successivo, ma solo ed esclusivamente per incrementare la parte variabile del fondo e comunque limitatamente all’anno seguente.

Per quel che concerne, invece, i risparmi di spesa riconducibili alla parte variabile del fondo (per il mancato o solo il parziale raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed in relazione ai quali è stato previsto l’incremento delle medesime risorse variabili) deve ritenersi esclusa la possibilità di incrementare il fondo nel successivo esercizio.

Pertanto, tali risorse diventano, nello stesso anno, economie di bilancio e tornano nella disponibilità dell’ente.

Secondo i magistrati contabili, le economie derivanti dalla mancata attivazione delle posizioni organizzative sono riconducibili alla parte stabile del fondo e quindi possono essere destinate ad incrementare la parte variabile del fondo nell’anno successivo.

 


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