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Gare: accesso agli atti della ditta esclusa


La ditta esclusa con provvedimento divenuto definitivo non ha diritto di accedere agli atti di gara.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 3079 del 17 giugno 2014, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una cooperativa avverso il diniego di accesso ai documenti di gara addotto dalla stazione appaltante.

I giudici amministrativi hanno ribadito che l’accesso agli atti di gara è consentito al solo concorrente che ha partecipato alla selezione.

La preclusione all’accesso è invece totale qualora la richiesta sia formulata da un soggetto terzo, che pure dimostri di avere un interesse differenziato, alla stregua della legge generale sul procedimento.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del d.lgs. 163/2006 l’accesso agli atti di una gara d’appalto, da parte di un’impresa che vi ha preso parte, deve essere funzionale alla difesa in giudizio dei propri interessi.

Pertanto, il concorrente per il quale sia venuta meno o sia definitivamente inibita ogni iniziativa processuale e/o ogni possibilità di impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, essendo inutilmente decorso il relativo termine, è carente della legittimazione e dell’interesse all’accesso agli atti di gara, consentito ove “sia necessario per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

In tal senso Consiglio di Stato, sentenza 1446/2014, per la quale si rimanda all’approfondimento pubblicato su UNIVERSOPA.

 


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