Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Toscana, deliberazione n. 62 – Fusione: i vincoli in materia di personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle disposizioni in materia di personale applicabili ad un comune istituito a far data dall’1 gennaio 2014 a seguito di fusione.

I magistrati contabili della Toscana con la deliberazione 62/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 giugno, hanno ricordato che l’ente, istituito con legge regionale dal 1° gennaio 2014 mediante fusione di due comuni precedentemente soggetti al patto di stabilità, in base a quanto previsto dall’art. 31, comma 23 della 183/2011 (legge di stabilità 2012), sarà assoggettato al patto di stabilità interno solo dal 2017.

Pertanto, l’ente di nuova istituzione è tenuto all’applicazione dell’articolo 1, comma 562, della legge 296/2006, il quale prevede che le spese di personale, considerate al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP e con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non debbono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008.

Per quanto riguarda i vincoli assunzionali, gli enti hanno un turn over “a teste” e non a spesa complessiva come gli enti assoggettati al patto, potendo assumere nel limite delle cessazioni avvenute negli anni precedenti.

Trova, invece, piena applicazione l’articolo 76 del d.l. 112/2008, in quanto tale disposizione prevede come destinatari tutti gli enti locali a prescindere dalla loro assoggettabilità o meno alle regole del patto di stabilità interno e risponde all’esigenza di conseguire la razionalizzazione e la riduzione della spesa di personale.

Con riguardo alle assunzioni per le tipologie di lavoro flessibile, i magistrati contabili hanno ricordato che tali spese sono soggette al limite generale del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 (articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010).

Per l’ente di nuova istituzione, il tetto di spesa di riferimento sul quale calcolare il limite percentuale di legge, è costituito dalla spesa complessiva per dette tipologie di lavoro sostenuta da entrambi i comuni antecedentemente alla disposta fusione.

 


Richiedi informazioni