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Sicilia, deliberazione n. 55 – Debiti fuori bilancio


Un sindaco ha posto una serie di quesiti in materia di debiti fuori bilancio.

I magistrati contabili della Sicilia con la deliberazione 55/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 giugno, hanno ricordato che i debiti fuori bilancio sono obbligazioni verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunte in violazione delle norme giuscontabili che regolano il procedimento finanziario di spesa.

L’articolo 194 del Tuel individua le tipologie di debiti fuori bilancio che è possibile riconoscere con l’adozione di apposita deliberazione del Consiglio.

I magistrati contabili hanno evidenziato che l’attività valutativa da parte dell’organo consiliare è imprescindibile.

Pertanto, nelle more del perfezionamento del riconoscimento ex articolo 194 lett. a) o lett. e), non è possibile assumere un impegno di spesa con apposita determinazione dirigenziale, rinviandone in ogni caso il pagamento ad un momento successivo al riconoscimento.

L’impegno di spesa conseguente alla deliberazione consiliare ex articolo 194 del Tuel dovrà essere tempestivamente formalizzato e, comunque, prima della scadenza dell’esercizio finanziario.

A seguito del riconoscimento del debito, a cui non sia seguito entro l’esercizio finanziario il relativo impegno di spesa, considerare impegnate le somme dovute sullo stanziamento, dandone atto nel rendiconto di gestione.

In merito all’ultimo quesito, relativo alla possibilità di includere tra le spese riconoscibili anche quelle relative all’imposta di registro della sentenza, al contributo unificato e alle spese legali, i magistrati contabili hanno chiarito che “i debiti riconoscibili ex art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel, sono quelli strettamente riconducibili alla sentenza o al provvedimento giudiziario esecutivo”.

In tale ambito vi rientrano:

 le spese di registrazione della sentenza;

 gli oneri per il contributo unificato;

 le spese legali della parte vincitrice;

 gli oneri legati al consulente tecnico d’ufficio.

Non vi rientra, invece, le eventuali altre spese collegate non al dispositivo della sentenza, bensì ad autonome iniziative dell’ente (ad esempio, incarichi di consulente tecnico di parte, ecc.), semmai riconducibili, in presenza dei relativi presupposti, alla fattispecie di cui all’art. 194 c.1, lett. e, del Tuel.

 


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