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Lombardia, deliberazione n. 182 – Mobilità in uscita


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di considerare cessazione una mobilità in uscita.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 182/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 maggio, hanno ribadito che la mobilità in uscita non genera cessazione del rapporto di lavoro, laddove non determina un passaggio tra amministrazioni diverse, bensì una cessione del contratto di lavoro, ossia una mera modificazione dal lato soggettivo (datoriale) del contratto di lavoro.

Pertanto, le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over (articolo 14, comma 7, del d.l. 95/2012).

Si ricorda che le problematiche afferenti alla gestione del personale e ai relativi vincoli di spesa saranno approfondite nel seminario Vincoli assunzionali e di spesa: d.l. 101/2013, legge 147/2013 e Jobs act” confermato per il 5 giugno 2014 a Firenze

 


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