Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere all’assunzione di personale mediante procedure di mobilità.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 179/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 maggio, hanno ricordato che la mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a disciplina limitativa, non genera alcuna variazione della spesa complessiva e, quindi, l’operazione risulta neutra.
Al contrario, quando l’amministrazione cedente non è sottoposta a vincoli assunzionali che riguardano, viceversa, solo l’amministrazione ricevente, la mobilità non può essere considerata neutrale, integrando a tutti gli effetti una nuova assunzione.
La “neutralità finanziaria” della mobilità tra enti sottoposti ad un regime limitativo della facoltà assunzionale ha portato, conseguentemente, a ritenere che il trasferimento in mobilità per l’ente di origine non costituisca “cessazione” e per l’ente destinatario non costituisca “nuova assunzione”.
In ogni caso, il ricorso alla mobilità in entrata rimane subordinato al rispetto dei seguenti vincoli:
patto di stabilità interno;
riduzione della spesa per il personale nei termini definiti dall’articolo 1, comma 557, della legge 27 266/2006, per gli enti sottoposti al patto di stabilità;
rapporto tra la spesa per il personale e il totale della spesa corrente entro il limite percentuale del 50%.
Si ricorda che le problematiche afferenti alla gestione del personale e ai relativi vincoli di spesa saranno approfondite nel seminario “Vincoli assunzionali e di spesa: d.l. 101/2013, legge 147/2013 e Jobs act” confermato per il 5 giugno 2014 a Firenze