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Piemonte, deliberazione n. 80 – Immobili comunali in locazione al servizio postale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di includere nell’ambito derogatorio previsto dall’articolo 32, comma 8, della legge 724/1194, gli immobili comunali dati in locazione per l’esercizio del servizio postale svolto dall’Azienda Poste Italiane S.p.a.

In particolare l’ente ha chiesto se sia possibile concludere dei contratti con Poste Italiane scontando canoni di locazione attiva inferiori ai valori di mercato, al fine di garantire la presenza di tale servizio sul territorio.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 80/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 maggio, hanno ricordato che la norma stabilisce che “i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, determinati dai comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali”.

La valutazione in merito all’eventuale scelta di disporre di un bene pubblico ad un canone di importo diverso da quello corrispondente al suo valore di mercato rientra nell’esclusiva competenza e responsabilità dell’Amministrazione.

Il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso unicamente nel caso in cui venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene raggiunto mediante lo sfruttamento economico dei beni.

Spetterà all’ente, effettuare un’attenta ponderazione comparativa tra gli interessi pubblici in gioco, in cui dovrà tenersi nella massima considerazione l’interesse alla conservazione e alla corretta gestione del patrimonio pubblico.

Per completezza, i magistrati contabili hanno evidenziato che il peculiare servizio universale offerto da Poste Italiane S.p.A. alla collettività può essere oggetto, in determinate zone, di appositi contratti di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane S.p.A. che disciplinano l’allocazione sul territorio degli uffici postali, con eventuale possibilità di concordare con le autorità locali una presenza più articolata nelle singole aree territoriali i cui costi non siano a carico della società stessa (sul punto TAR Lazio, sentenza n. 1117/2014).

 


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