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Gare: per l’ammissione di un concorrente non è necessaria una motivazione espressa


La stazione appaltante può disporre l’ammissione di un concorrente non esplicitando la motivazione, che può essere implicita o per facta concludentia.

Questo quanto ribadito dal Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n. 2622 del 21 maggio 2014, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una società che aveva contestato l’operato della commissione che aveva omesso qualsiasi considerazione sui motivi che aveva determinato l’ammissione di una società concorente.

I giudici amministrativi hanno confermato il consolidato orientamento secondo cui la stazione appaltante è tenuta a motivare puntualmente le esclusioni e non anche le ammissioni.

Pertanto, qualora l’amministrazione ritenga non sussistere ragione alcuna per escludere un concorrente, ad esempio come nel caso di specie in quanto non presente alcun elemento che faccia ritenere i reati dichiarati dal concorrente come ostativi, non è tenuta ad esplicitare e formalizzare il giudizio favorevole all’ammissione.

E’ solo la valutazione di gravità che, comportando l’esclusione del concorrente, richiede l’assolvimento di un particolare onere motivazionale.

Nello stesso senso si veda Tar Veneto, sentenza 349/2013.

 


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