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Puglia, deliberazione n. 88 – Parere organo revisione su transazioni


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 239, comma 1, lett. b), punto 6 del Tuel al fine di individuare in quali casi l’organo di revisione debba rendere il parere previsto dalla disposizione sulle proposte di transazione che l’ente intende concludere.

In particolare, l’ente ha chiesto se possa avvalersi dell’intervento del revisore anche nelle proposte di transazione alla Giunta Comunale e nelle determinazioni dirigenziali.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 88/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 maggio, hanno ricordato che l’elemento da considerare, al fine di individuare i casi nei quali l’organo di revisione deve esprimere il proprio avviso, è la competenza consiliare a deliberare in merito alla conclusione della transazione e non la natura di quest’ultima (in tal senso Corte dei Conti, sez. contr. Puglia, del. 181/2013 e 35/2014; sez. contr. Piemonte, del. 345/2013; sez. contr. Liguria, del. 4/2014).

Pertanto, non è rilevante se l’ente intenda procedere alla definizione di un contenzioso giudiziale o stragiudiziale, quanto se in ordine all’atto conclusivo del procedimento debba pronunciarsi o meno il consiglio, considerato che il parere deve essere reso all’organo consiliare il quale è tenuto “ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di revisione”.

Tuttavia, ciò non esclude che l’ente possa ampliare le competenze dell’organo di revisione, anche prevedendo attività ulteriori, ivi compresa la resa di pareri in altre materie (tra cui le proposte di transazioni nelle materie di competenza della Giunta e nelle determinazioni dirigenziali), atteso che il comma 6 dell’articolo 239 prevede la possibilità che lo Statuto dell’ente possa prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai Revisori.

In tal caso il compenso dei revisori, determinato entro i limiti massimi indicati dall’articolo 241, comma 1, del Tuel, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, potrà essere aumentato dall’ente locale fino al limite massimo del 20% solo in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell’articolo 239 del Tuel.

 


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