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Molise, deliberazione n. 43 – Incarico P.O.


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, in particolare sulla possibilità, per i comuni privi di dirigenza, di procedere all’assunzioni ex articolo 110, comma 1, Tuel dei responsabili dei servizi in deroga al tetto del 50% della spesa sostenuta nel 2009.

I magistrati contabili del Molise, con la deliberazione 43/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 maggio, hanno confermato il consolidato orientamento magistrale secondo cui, negli enti privi di dirigenza, le posizioni in organico ricopribili mediante incarichi a contratto ovvero posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche di alta specializzazione sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

Pertanto, un comune soggetto ai vincoli del patto di stabilità interno, potrà ricoprire il posto in dotazione organica di responsabile di un servizio facendo ricorso ad un incarico conferito mediante contratto a tempo determinato ex articolo 110, comma 1, del Tuel, a condizione che si rispettino le condizioni e le limitazioni normativamente imposte, come costantemente ribadite dalla magistratura contabile e consistenti:

a. nel rispetto della durata massima dell’incarico (art. 110, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);

b. nell’assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto (Art. 110, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);

c. nel divieto di assunzioni in caso di rapporto tra spese di personale e spesa corrente superiore al 50% (art. 76, comma 7, D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008);

d. nel divieto di assunzioni nell’ipotesi di mancata approvazione del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006);

e. nel divieto di procedere ad assunzioni nel caso di superamento del 50% della spesa sostenuta nel 2009 per personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010);

f. nel divieto di assunzione in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno dell’anno precedente o rilevato nell’anno precedente (art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008);

g. nel divieto di assunzione in caso di violazione del limite alle spese di personale (art. 1, commi 557 e 557-ter, della legge n. 296/2006);

h. nel divieto di assunzione in caso di mancata rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art. 6, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001);

i. nel divieto di assunzione in caso di mancata ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001).

L’art. 4 ter, comma 12, del d.l. 16/2012, ha introdotto la possibilità, per gli enti locali, dal 2013, di superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’espletamento delle attività nei settori di polizia locale, istruzione pubblica e servizi sociali, sempre che la spesa complessiva per dette finalità non sia superiore a quella del 2009.

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con deliberazione 11/2012 hanno chiarito che è possibile adeguare il vincolo attraverso lo strumento regolamentare nel solo caso in cui l’applicazione diretta impedisca l’assolvimento delle funzioni fondamentali degli enti e non esistano altri possibili rimedi organizzativi per fronteggiare la situazione, purché comunque venga rispettato l’obiettivo di garantire il contenimento e la riduzione della spesa per le forme di assunzione temporanea.

Si ricorda che le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel ciclo di seminari “Vincoli assunzionali e di spesa: d.l. 101/2013, legge 147/2013 e Jobs act” in programma il 5 giugno 2014 a Firenze.

 


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