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Lombardia, deliberazione n. 171 – Attività sociali e lavoro accessorio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

In particolare, l’ente ha chiesto se sia possibile avvalersi di personale assunto con forme di lavoro accessorio, destinato ad attività di sfalcio dell’erba nel periodo estivo, oltre il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.

L’ente ha premesso che il ricorso al lavoro accessorio, in luogo dell’affidamento del servizio ad una cooperativa/impresa comporterebbe notevoli e certi risparmi di spesa per le casse comunali.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 171/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 maggio, hanno ricordato che dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite del 50% delle spese sostenute nel 2009 “per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.

Resta in ogni caso fermo che “la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”.

Tale previsione individua una serie di ipotesi in cui il ricorso al lavoro c.d. “flessibile”, in eccezione alla regola generale, è ammesso nei più ampi limiti dell’intera spesa sostenuta nel 2009.

Come evidenziato dalla magistratura contabile, le attività sociali attivabili mediante il ricorso al lavoro accessorio sono esclusivamente quelle che si qualificano come tali in ragione della natura “sociale” delle attività medesime ovvero che consistono nel fornire servizi direttamente alle persone che versano in stato di bisogno.

Le funzioni propriamente riferibili al settore sociale sono quelle di natura assistenziale (assistenza economica, domiciliare, residenziale, sociale) riferibili ad esigenze primarie della popolazione.

Ne consegue che l’impiego di personale con forme di lavoro accessorio per attività svolte a favore dell’ente, come nel caso di specie lo sfalcio dell’erba, non costituendo attività sociali, sono soggette al limite generale del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009.

Infine, i magistrati contabili hanno evidenziato che il ricorso a forme di lavoro accessorio per lo svolgimento di attività sociali, oltre al limite dell’intera spesa sostenuta nel 2009, rimane comunque soggetto a tutte le preclusioni imposte dalle norme in materia di contenimento delle spese per il personale.

Il ricorso a tali prestazioni, in particolare, deve ritenersi escluso, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, nelle seguenti ipotesi:

 mancato rispetto del patto di stabilità interno per gli enti che vi sono sottoposti;

 mancato rispetto dell’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all’art. 1, comma 562 o comma 557, della legge 296/2006;

 incidenza percentuale delle spese di personale sul totale della spesa corrente superiore al 50%.

Si ricorda che le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel ciclo di seminari “Vincoli assunzionali e di spesa: d.l. 101/2013, legge 147/2013 e Jobs act” in programma il 5 giugno 2014 a Firenze.

 


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