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Liguria, deliberazione n. 31 – Lavori somma urgenza: impegno e ordinazione spesa


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 191, comma 3, del Tuel che reca una disciplina specifica per l’assunzione di impegni e l’ordinazione di spese relativamente ai lavori di somma urgenza.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 31/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 maggio, hanno ricordato che il testo previgente disponeva che, per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l’ordinazione fatta a terzi fosse regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni (e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non era scaduto il predetto termine).

In sostanza, alla luce della particolare tipologia di spesa (lavoro di somma urgenza), la norma prevedeva la possibilità di regolarizzare l’ordinazione effettuata dal Rup (o da altro tecnico legittimato dalle norme in materia di lavori pubblici), ossia di assumere l’impegno sul pertinente capitolo di bilancio e acquisire l’attestazione della copertura finanziaria da parte del servizio economico e finanziario, entro 30 giorni.

Il nuovo testo della disposizione, come modificato dal d.l. 174/2012, prevede che, per i lavori pubblici di somma urgenza, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro 20 giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del Rup, sottoponga al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’articolo 194, comma 1, lettera e) (norma che, come noto, disciplina il riconoscimento dell’acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi posti dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, in presenza di dimostrata utilità ed arricchimento per l’ente), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

Il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato dal Consiglio entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta (e comunque entro il 31/12 dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine).

La novella legislativa ha disciplinato in maniera specifica l’ipotesi (abbastanza ricorrente) in cui, a fronte della necessità di ordinare lavori di somma urgenza per prevenire il rischio di pericoli o riparare il danno per l‘incolumità pubblica, i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti.

Come chiarito dai magistrati contabili “la valutazione della sufficienza o meno dei fondi per l’esecuzione di lavori di somma urgenza dipende dalla strutturazione del singolo bilancio, come approvato dal Consiglio comunale e specificato, con il piano esecutivo di gestione, dalla Giunta”.

Pertanto il responsabile del procedimento, competente all’ordinazione dei lavori (ex articolo 176 d.p.r. 207/2010), dovrà valutare (assieme al responsabile del servizio economico e finanziario, ex articolo 153, comma 5, Tuel) la presenza di risorse sufficienti negli interventi a lui assegnati o, se necessario, promuovere la variazione del piano esecutivo di gestione da parte della Giunta (ex art. 169 Tuel).

In presenza in bilancio di fondi sufficienti, contestualmente all’ordinazione dei lavori, dovrà procedere all’assunzione di impegno ed alla richiesta di attestazione della relativa copertura al responsabile del servizio economico e finanziario, comunicando i relativi estremi al terzo appaltatore (tendendo conto che, come prevede l’articolo 191, comma 1, Tuel, fino alla ricezione di tale comunicazione quest’ultimo può rifiutarsi di eseguire la prestazione).

In tale ipotesi, l’assunzione dell’impegno da parte del RUP prescinde dall’intervento di una delibera di Giunta (o di Consiglio), essendo già presenti e disponibili a bilancio i relativi fondi.

Nel caso in cui invece non vi siano nei capitoli o interventi assegnati sufficienti risorse, per reperirne di ulteriori, il responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 191, comma 3, del TUEL dovrà richiedere alla Giunta di sottoporre al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa.

Nel caso in cui il Consiglio non provveda al predetto riconoscimento, troverà applicazione l’articolo 176, comma 5, del dpr 207/2010 che impone, per l’opera o lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riportante l’approvazione del competente organo della stazione appaltante, la liquidazione delle spese relative alla sola parte dell’opera o dei lavori realizzati.

Queste ultime, inoltre, potrebbero rimanere a carico del solo funzionario ordinatore in assenza del riconoscimento, da parte del Consiglio (ai sensi dell’ordinaria regola posta dall’art. 194, comma 1, lett. e, del TUEL) dell’utilità di tale quota parte di lavori e del conseguente arricchimento per l’ente locale.

 


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