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Emilia, deliberazione n. 125 – Approvazione tariffe TARI


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 1, comma 683, della legge 147/ 2013 (legge di stabilità 2014) secondo cui “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”.

In particolare l’ente ha chiesto se sia possibile approvare le tariffe TARI sulla base del piano finanziario redatto dal gestore ma non ancora approvato, per inerzia.

I magistrati contabili dell’Emilia-Romagna, con la deliberazione 125/2014, pubblicate sul sito della sezione regionale di controllo il 14 maggio, hanno ricordato che, in base alla legge regionale 23/2011 l’approvazione del piano economico-finanziario spetta al Consiglio d’ambito dell’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti.

Nell’ipotesi di accertata e persistente inerzia nell’esercizio della funzione, andrà richiesto l’esercizio dei poteri sostitutivi intestati alla Regione anche mediante commissario, nelle modalità di cui all’articolo 30 della legge regionale 6/2004.

Quindi, è escluso che in tale ipotesi il consiglio comunale possa approvare direttamente il piano finanziario e le conseguenti tariffe ex articolo 1, comma 683, della legge di stabilità 2014.

Relativamente al contenuto del piano finanziari, i magistrati contabili hanno precisato che lo stesso dovrà, necessariamente, comprendere, tra gli altri:

 i costi amministrativi dell’accertamento e della riscossione, anche se sostenuti dal comune.

 i costi di funzionamento dell’Agenzia.

 


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